Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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il rispetto di standard generali in materia d’igiene in altri ambiti, dall’industria farmaceutica, ai laboratori e agli ospedali. Molte di queste norme sono riconosciute e stabilite a livello internazionale. In merito alla manipolazione di cadaveri non esiste ancora uno standard qualitativo internazionale in cui si definisca chiaramente che, sulla base di tali misure precauzionali, le persone devono indossare maschere e abiti protettivi.
Art. 67 Messa in bara e imbalsamazione
L’obbligo descritto nel capoverso 1 di avvolgere il cadavere in un lenzuolo ben imbevuto di soluzione disinfettante e di deporlo nella bara nel caso in cui il decesso sia riconducibile a una malattia trasmissibile è previsto da una norma internazionale già in vigore. Con le conoscenze odierne riguardo al pericolo di contagio, queste misure devono essere attuate solo nel caso in cui si debba rispettare una norma di diritto internazionale.
Se prescritto dal Paese di destinazione, il cadavere deve essere imbalsamato prima del trasporto.
Art. 68 Disposizioni in caso di pericoli particolari
Questa disposizione permette alle autorità sanitarie cantonali competenti di disporre in materia di riti, funerali o trasporto dei cadaveri. I provvedimenti decisi devono essere rispettati dai congiunti in lutto.
Art. 69 Autorità competente per l’autorizzazione al trasporto
L’autorità responsabile di rilasciare la necessaria autorizzazione al trasporto internazionale viene designata dai Cantoni (cpv. 1). In quanto interlocutore ai sensi dell’articolo 80 RSI (2005), l’UFSP tiene un elenco delle autorità cantonali competenti che possono rilasciare una carta di passo per cadavere (cpv. 2).
Art. 70 Trasporto di cadaveri secondo convenzioni internazionali specifiche
Il testo dell’ordinanza rispetta la normativa in vigore. Questa disposizione stabilisce che il trasporto di cadaveri dall’estero in Svizzera, attraverso la Svizzera o all’estero avviene conformemente alle convenzioni internazionali (bilaterali) sul trasporto di cadaveri cui la Svizzera ha aderito.
Art. 71 Trasporto di cadaveri secondo convenzioni internazionali generali
Il disciplinamento previsto negli articoli 1 a 11 della convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 concernente il trasporto dei cadaveri è applicato ai trasporti dei cadaveri provenienti dai Paesi con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione giusta l’articolo 70 (cpv. 1). In tali casi, la carta di passo per cadaveri prescritta nell’articolo 1 di tale convenzione e allestita dall’autorità competente del Paese di partenza conformemente all’allegato 1 deve essere vidimata dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera in detto Paese. Per il trasporto di cadaveri verso Paesi o attraverso Paesi con i quali non è stato stipulato un particolare accordo, occorre inoltre l’autorizzazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare (cpv. 3).
Capoverso 2: ai sensi dell’allegato 2 per il trasporto di cadaveri da Paesi firmatari dell’accordo del 26 ottobre 1973 sulla traslazione delle salme la carta di passo per cadavere deve essere visionata o rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera dello Stato di partenza.
Per il trasporto di cadaveri verso Paesi o attraverso Paesi con i quali non è stato stipulato un particolare accordo, oltre alla carta di passo per cadavere occorre l’autorizzazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare (cpv. 3).