Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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Art. 76 Obblighi
I medici cantonali devono partecipare alle formazioni continue organizzate dall’UFSP e dall’Associazione dei medici cantonali della Svizzera (AMCS) nell’ambito delle malattie trasmissibili. Questi corsi di formazione vengono organizzati dalle suddette istituzioni a seconda delle necessità.
Art. 77 Ufficio comune dei medici cantonali
Ai Cantoni viene lasciata la libera scelta di rinunciare a un proprio ufficio medico cantonale e di gestirne uno con uno o più Cantoni diversi. Nel caso in cui due o più Cantoni gestiscano in comune gli uffici dei medici cantonali, l’UFSP deve essere informato.
2.6.2 Capitolo 2: Organo di coordinamento
Art. 78 Organo di coordinamento per la legge sulle epidemie
L’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie istituzionalizza la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nell’ambito delle malattie trasmissibili per prima cosa a livello specialistico. L’organo di coordinamento è organizzato seguendo un organigramma verticale e va a integrare le piattaforme di coordinamento orizzontali già esistenti (CDS, Associazione dei medici cantonali della Svizzera AMCS). Con il rafforzamento del ruolo direttivo della Confederazione, aumenta considerevolmente il bisogno di intesa e di coordinamento dell’UFSP con i Cantoni (medici cantonali), che non può più essere coperto nell’ambito delle piattaforme cantonali orizzontali esistenti con la partecipazione della Confederazione. L’organo di coordinamento non ha tuttavia poteri decisionali o esecutivi a livello politico. Queste responsabilità rimangono di competenza degli organi esecutivi responsabili a livello federale e cantonale. L’organo di coordinamento consente di raggiungere un accordo nell’ambito della preparazione delle decisioni. In primo piano rimangono le intese verticali tra Confederazione e Cantoni e non Confederazione – Confederazione o Cantone – Cantone. Le decisioni effettive vengono prese nei singoli servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni. L’organo di coordinamento non limita la sovranità dei Cantoni, ma promuove l’intesa e la collaborazione regionale.
In quanto organo specialistico, l’organo di coordinamento non è responsabile dell’elaborazione di strategie politiche e nemmeno del coordinamento tra Confederazione e singoli Cantoni per quanto concerne gli aspetti specifici della collaborazione. Questi ultimi devono essere disciplinati direttamente tra le autorità competenti.
L’organo di coordinamento è un organo specialistico permanente (cpv. 1), istituito dalla Confederazione con il nome di «Organo di coordinamento per la legge sulle epidemie». L’organo è presieduto dall’UFSP, che stabilisce le date delle sedute e gli argomenti da trattare. L’UFSP ne dirige la segreteria. Il capoverso 2 stabilisce che l’organo di coordinamento si dota di un regolamento organizzativo. Le date delle sedute vengono stabilite in accordo con quelle dell’AMCS.
L’organo di coordinamento non dispone di risorse proprie (budget, risorse umane). I costi della partecipazione alle sedute, della preparazione, ecc., sono coperti nell’ambito dei mandati delle autorità esistenti. Dai partecipanti alle sedute ci si aspetta che si preparino personalmente alla seduta utilizzando i documenti messi a disposizione dall’UFSP e che si accordino con i loro mandanti, ovvero con le istituzioni che rappresentano. La preparazione e i lavori successivi alle sedute, insieme ai mandati formulati dall’organo di coordinamento, sono gestiti dai servizi competenti dell’UFSP e vengono coordinati dalla segreteria dell’organo di coordinamento.
I compiti dell’organo di coordinamento sono stabiliti per legge (art. 54 LEp). Il compito principale riguarda la promozione del coordinamento, in particolare: