Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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Art. 72 Autorità competente per il controllo delle carte di passo per cadavere
Il controllo delle carte di passo per i cadaveri importati in Svizzera o in transito dalla Svizzera incombe agli uffici doganali; ove si tratti di un’importazione, il controllo incombe inoltre alla competente autorità di polizia mortuaria. In casi dubbi, gli uffici doganali si rivolgono a quest’ultima autorità.
2.5 Titolo quinto: Provvedimenti di promozione
Art. 73 Domande di aiuti finanziari
Con provvedimenti di promozione s’intendono gli aiuti finanziari per provvedimenti di interesse pubblico e d’importanza nazionale. Il capoverso 1 stabilisce che le domande per tali provvedimenti, atti a individuare, sorvegliare, prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse devono essere presentate all’UFSP. Alla domanda bisogna allegare tutti i documenti necessari concernenti l’organizzazione da sostenere e una descrizione del progetto, insieme a un piano di finanziamento (cpv. 2, lett. a e b). All’occorrenza l’UFSP può richiedere altri documenti (cpv. 3).
Art. 74 Decisione e ammontare della somma
L’UFSP decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari, ne stabilisce l’ammontare e determina i costi computabili. Gli aiuti finanziari possono essere concessi solo nei limiti dei crediti stanziati (cpv. 1).
Secondo il capoverso 2 gli aiuti finanziari sono accordati dall’UFSP sotto forma di decisioni o di convenzioni sulle prestazioni, che si punta a stipulare per un periodo di tempo di diversi anni.
2.6 Titolo sesto: Organizzazione e procedura
2.6.1 Capitolo 1: Medici cantonali
Art. 75 Presupposti per assumere l’incarico
Per quanto riguarda l’attuazione della legge sulle epidemie, i medici cantonali svolgono un ruolo fondamentale. Il medico cantonale è il primo interlocutore della Confederazione per l’attuazione della legge sulle epidemie e funge da piattaforma di coordinamento per le misure all’interno dei Cantoni e tra i diversi Cantoni nell’ambito della lotta contro le malattie trasmissibili. Perciò, ai medici cantonali spetta per esempio il compito di collaborare con altre autorità e istituzioni del Cantone o con il medico in capo dell’esercito ( cfr. art. 53 cpv 2 LEp).
Per riuscire a svolgere i propri compiti e affrontare nel modo giusto le numerose sfide, si richiedono una comprensione di base in campo medico e scientifico, conoscenze nel campo dell’epidemiologia e della lotta contro le malattie trasmissibili, nonché buone capacità di gestione. La professione di medico cantonale, quindi, si limita alle persone che hanno conseguito un diploma federale o estero riconosciuto di medico (cpv. 1, lett. a) e un titolo federale o estero riconosciuto di perfezionamento (cpv.1, lett. b)
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ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed). Il medico cantonale deve dimostrare di conoscere l’epidemiologia e la lotta contro le malattie trasmissibili (cpv. 2). Questi titoli si possono ottenere per esempio nell’ambito di un Master of Public Health, con lo studio privato, avendo svolto la professione di medico in Paesi con un’alta insorgenza di malattie trasmissibili, in qualità di collaboratore presso un ufficio medico cantonale o presso l’UFSP.
26 RS 811.11