Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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- la definizione di obiettivi, strategie e compiti prioritari, l’accordo in materia di provvedimenti preparatori (art. 8 cpv. 1 LEp);
- l’elaborazione di basi per il coordinamento delle informazioni (art. 9 cpv. 4 LEp);
- l’ottimizzazione delle modalità di scambio di informazioni (art. 10 LEp);
- la definizione di modalità, criteri e termini in materia di dichiarazione (art. 13 cpv. 1 LEp);
- la preparazione e l’informazione riguardo le indagini epidemiologiche (art. 15 LEp);
- la garanzia della collaborazione dei laboratori regionali con i laboratori ad alta sicurezza (art. 18 LEp); e
- il raggiungimento di un’intesa per quanto riguarda i provvedimenti nell’ambito del trasporto di merci (art. 45 LEp).
Come ulteriore compito, si può aggiungere il miglioramento dell’omogeneità d’attuazione della legge. In particolare, attraverso:
- il coordinamento dei provvedimenti in una situazione particolare (art. 77 LEp);
- il coordinamento dei provvedimenti in una situazione straordinaria (art. 77 LEp);
- l’elaborazione di provvedimenti preparatori (art. 8 cpv. 2 LEp);
- l’ottimizzazione dei sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza (art. 11 LEp) e dei sistemi d’informazione (art. 60 LEp);
- il coordinamento dell’attuazione dei programmi nazionali (art. 5 cpv. 2 LEp);
- l’ottimizzazione dei provvedimenti di promozione delle vaccinazioni nei Cantoni (art. 21 LEp);
- il raggiungimento d’intese per quanto riguarda i provvedimenti nei confronti della popolazione e di gruppi specifici di persone (art. 40 LEp);
- il raggiungimento d’intese per quanto riguarda i provvedimenti nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori (art. 41 LEp); e
- il raggiungimento d’intese per quanto riguarda i provvedimenti per la lotta contro gli organismi che possono trasmettere agenti patogeni all’essere umano (art. 47 LEp).
Il sostegno della Confederazione nei propri compiti di direzione comprende in particolare:
- l’elaborazione e la definizione di obiettivi e strategie (art. 4 cpv. 1 LEp);
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi sulla base dei rapporti (art. 4 cpv. 3 LEp);
- l’elaborazione di programmi nazionali specifici concernenti l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse (art. 5 LEp);
- la valutazione della situazione, l’elaborazione di provvedimenti in una situazione particolare (art. 6 cpv. 2 LEp) e l’elaborazione di provvedimenti in una situazione straordinaria (art. 7 LEp).
Si noti che l’organo di coordinamento non è un organo di crisi, non svolge funzioni direttive e non ha potere decisionale. In circostanze particolari in cui sia previsto l’intervento dello Stato maggiore della Confederazione, l’organo di coordinamento ha una funzione di sostegno nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti per fronteggiare una situazione di crisi. L’ordinanza sugli interventi NBCN27 disciplina l’organizzazione degli interventi della Confederazione volti ad affrontare circostanze particolari e straordinarie. Quest'organo d’intervento della Confederazione svolge due compiti principali: da un lato fornisce consulenza al Consiglio federale e dall’altro offre sostegno per coordinare i provvedimenti necessari quando Confederazione e Cantoni intervengono in situazioni particolari e straordinarie.
27 Ordinanza del 20 ottobre 2010 sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN; RS 520.17).