Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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Quest'organo d’intervento è inoltre responsabile del coordinamento nazionale in caso di eventi che mettono in pericolo la salute pubblica a causa della propagazione di malattie trasmissibili. Per questo motivo, a livello federale non sono necessari ulteriori organi nello stesso ambito di responsabilità. Con l’ordinanza sugli interventi NBCN, le disposizioni d’intervento già esistenti per la lotta contro la pandemia influenzale diventano superflue. Lo Stato maggiore speciale previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del 27 aprile 200528 sulla pandemia d’influenza (OPI) viene integrato nel nuovo organo d’intervento della Confederazione, che copre maggiori tematiche.
Art. 79 Composizione dell’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie
L’articolo 79 disciplina la composizione dell’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie, composto da 15 membri. Gli attori principali sono l’UFSP (Divisione malattie trasmissibili) e i medici cantonali (lett. a e b). I rappresentanti della divisione sono nominati dall’UFSP e i medici cantonali dai Cantoni.
Sia a livello federale, sia a livello cantonale, anche altre autorità sono interessate direttamente dalle disposizioni della legge sulle epidemie e devono essere coinvolte nel coordinamento. A questo proposito, le lettere c-f contengono una lista completa di tutti i membri.
All’occorrenza, l’organo di coordinamento può essere composto anche da altri specialisti e rappresentanti invitati di altre istituzioni coinvolte (lett. g).
Art. 80 Organo sussidiario One Health
Il capoverso 1 prevede che l’organo di coordinamento costituisca un organo sussidiario permanente One Health, per aiutare a individuare, sorvegliare, prevenire e lottare contro le zoonosi e i vettori delle malattie, nonché fornire sostegno specialistico nell’ambito di altre tematiche intersettoriali.
Diversi dipartimenti e uffici all’interno della Confederazione e dei Cantoni sono competenti per la sorveglianza e la lotta contro le zoonosi. Questi enti lavorano in sinergia con lo scopo comune di proteggere le persone dalle zoonosi. Per quanto riguarda la presenza e la diffusione degli agenti zoonotici, le basi della sorveglianza delle zoonosi sono costituite da: legge sull’agricoltura, legge sulle epizoozie, legge sulle derrate alimentari, legge sulla protezione dell’ambiente e legge sulle epidemie. La legislazione in materia di epizoozie e derrate alimentari indica che la sorveglianza delle zoonosi deve avvenire in base al rischio e in accordo con la sorveglianza delle epizoozie e della sicurezza delle derrate alimentari. La sorveglianza e la lotta contro le zoonosi lungo la catena alimentare in Svizzera avvengono seguendo un procedimento suddiviso in fasi sia nei Cantoni, sia a livello federale nei diversi servizi. A livello cantonale sono coinvolti in primo luogo i medici e i chimici cantonali. A livello federale gli attori coinvolti sono in primo luogo l’UFSP, l’USAV e l’UFAG. La ripartizione dei compiti è stabilita a livello legislativo, poiché le disposizioni in materia di sorveglianza e lotta contro le zoonosi sono contenute in: legge sull’agricoltura (LAgr), legge sulle epizoozie (LFE), legge sulle derrate alimentari (LDerr) e legge sulle epidemie (LEp). Nella revisione della legge sulle epidemie si è pertanto creata la base legale per un organo sussidiario per determinati temi, in particolare per le zoonosi (art. 54 cpv. 1 LEp). Nell’ambito della sorveglianza e della lotta contro le zoonosi e di altre tematiche intersettoriali, è necessaria infatti la presenza di un organo che colleghi tutti i servizi responsabili sia orizzontalmente che verticalmente.
L’organo sussidiario One Health pianifica la sorveglianza delle zoonosi e ne tutela la documentazione e i rapporti. La valutazione del rischio, nonché del rapporto costi-benefici, la valutazione della situazione internazionale e le decisioni della Commissione europea rappresentano le basi decisionali per stabilire le priorità in materia di sorveglianza delle zoonosi. Il rapporto sulle zoonosi e il contributo svizzero al rapporto europeo sulle zoonosi vengono pubblicati dall’Ufficio federale di veterinaria, in