Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Il capoverso 2 obbliga le autorità esecutive a distruggere i moduli per le dichiarazioni (di cui agli articoli 6-9) dopo la registrazione elettronica e la revisione dei dati, al più tardi dopo dieci anni. In questo senso si assicura di non rielaborare ed archiviare due copie dell’informazione contenuta nei dati.

Per la regolamentazione della distruzione di altri documenti e dati (schede di contatto, questionari sullo stato di salute, elenchi dei passeggeri o dati nell’ambito delle indagini epidemiologiche) si veda il capoverso 3. Questi dati devono essere distrutti dopo la valutazione, e comunque al massimo dopo due anni.

2.6.5 Capitolo 5: Sistema d’informazione

2.6.5.1 Osservazione preliminare

Basi legali

La gestione delle banche dati dell’Amministrazione federale è già disciplinata dalla normativa federale generale in materia di protezione dei dati, ovvero dalla legge federale del 19 giugno 199230 sulla protezione dei dati (LPD) e dall’ordinanza del 14 giugno 199331 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD). In particolare, gli articoli 20 e 21 in combinato disposto con gli art. 8-10 OLPD contengono disposizioni dettagliate e complete sulla gestione di un sistema d’informazione, in particolare sulla sicurezza dei dati e sulla regolamentazione dell’accesso in un regolamento per il trattamento. Oltre a questa legislazione trasversale, che contiene in primo luogo le disposizioni per la protezione formale dei dati, è necessaria una base legale formale per la gestione delle banche dati o di un sistema d’informazione. Per quanto riguarda il sistema d’informazione nell’ambito delle malattie trasmissibili, risulta determinante il nuovo articolo 60 LEp. Quest’ultimo contiene anche le basi legali per il sistema di richiamo e le disposizioni fondamentali per quanto riguarda lo scopo dei dati presenti all’interno del sistema, i diritti di accesso e altri aspetti relativi alla protezione dei dati.

In qualità di autorità federale, l’UFSP è responsabile della gestione del sistema d’informazione; il contenuto del sistema si limita ai dati necessari per lo svolgimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni nell’ambito dell’individuazione, della prevenzione, della sorveglianza e della lotta contro le malattie trasmissibili. Gli utenti del sistema d’informazione sono le autorità esecutive competenti negli ambiti descritti. I responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni sono sia l’UFSP, sia i servizi cantonali competenti a livello esecutivo, ovvero i medici cantonali. Inoltre, è affidata al Consiglio federale la responsabilità di disciplinare la conservazione e la cancellazione dei dati nonché i diritti di accesso.

A livello concettuale, bisognerebbe attenersi alle disposizioni per cui la legislazione federale generale sulla protezione dei dati prevede un regolamento per il trattamento (art. 21 OLPD), in particolare la descrizione dei campi di dati e delle unità organizzative che hanno accesso, anche per quanto concerne il regolamento per il trattamento di dati nell’ambito delle malattie trasmissibili. Non è previsto che debbano essere fissati in un’ordinanza del Consiglio federale tutti quei campi di dati che possono o devono essere adeguati ad eventuali modifiche del sistema d’informazione. Non esiste alcun motivo materiale per giustificare un trattamento diverso dei dati nell’ambito delle malattie trasmissibili rispetto a tutti gli altri dati all’interno dell’Amministrazione federale. Ciò anche perché la dinamica degli avvenimenti epidemiologici contenuti nel sistema d’informazione richiede un aggiornamento continuo e flessibile dei campi di dati.

Scopo

Effettuare interventi tempestivi ed efficaci nella dinamica degli eventi epidemiologici rappresenta una difficile sfida per la strutturazione delle vie di informazione e l’elaborazione centrale dei dati.

30 RS 235.1

31 RS 235.11