Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo

3.2.7 Sezione 7: Emolumenti

Art. 19

Gli emolumenti si calcolano sulla base dell’ordinanza del 2 dicembre 2011 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Ordinanza sugli emolumenti per gli agenti terapeutici, OEAT)44.

3.2.8 Sezione 8: Aggiornamento degli allegati

Art. 20

Autoesplicativo.

3.2.9 Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 21 Abrogazione di altri atti normativi

Autoesplicativo.

Art. 22 Modifica di altri atti normativi

Autoesplicativo.

Art. 23 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie sono adeguate alle novità dell’ordinanza.

Art. 24 Entrata in vigore

Autoesplicativo.

3.2.10 Allegato 1

La buona prassi nei laboratori di microbiologia viene adeguata alle novità e allo stato attuale della scienza e della tecnica.

Gli adeguamenti principali sono i seguenti:

1. Introduzione

I laboratori che analizzano il coronavirus della SARS o altri agenti patogeni che rappresentano una grave minaccia per la salute della popolazione svizzera devono attenersi ai concetti diagnostici per la SARS dell’UFSP e ai nuovi concetti dell’UFSP per altri agenti patogeni.

La formulazione di questi concetti diventa più generale al fine di evitare la limitazione a un solo agente patogeno e di includere anche concetti internazionali. Tiene conto soprattutto dei rischi della rapida propagazione in termini di tempo a causa del trasporto internazionale di viaggiatori.

2. Direzione e personale

2.1 Direzione e 2.1.1. Ambito di responsabilità

In passato, la questione dell’affidamento di più laboratori a un dirigente di laboratorio ha creato situazioni poco chiare riguardo alla direzione e alla responsabilità. Nella nuova ordinanza si precisano le

44 RS 812.214.5