Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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2 Informano le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione o i loro rappresen-
tanti legali sul piano nazionale di vaccinazione oppure li esortano a rivolgersi ai medici.
Il Cantone BS accoglie positivamente il coinvolgimento di tutto il personale sanitario nell’attuazione del calendario nazionale di vaccinazione. Il Cantone FR ritiene che il personale sanitario debba sottostare all’obbligo di vaccinarsi per proteggere i pazienti e propone di inserire le malattie e i settori in questione in un allegato dell’ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano. La N.I.E. auspica che le disposizioni proposte all’articolo 34 capoverso 2 siano integrate per analogia anche nel presente articolo. Per PharmaSuisse gli obblighi dei farmacisti andrebbero disciplinati nell’articolo 34 anziché in questo. La SSIO formula un punto supplementare nel quale propone di rendere responsabili le istituzioni dell’attuazione delle vaccinazioni raccomandate per il personale.
Art. 36 Obbligo d’informazione dei Cantoni
(Art. 21 LEp)
Le autorità cantonali competenti informano in particolare le seguenti persone e istituzioni, attive o residenti nel rispettivo territorio cantonale, sul piano nazionale di vaccinazione:
a. i medici;
b. il personale di cura, le levatrici, gli assistenti ostetrici, il personale medico ausiliario e i far-
macisti;
c. le associazioni professionali nel settore sanitario;
d. le istituzioni che si occupano della formazione nel settore sanitario;
e. le istituzioni che seguono o impiegano persone appartenenti a gruppi a rischio o con un ele-
vato rischio di esposizione o di trasmissione.
Il Cantone BS è del parere che sia inutile affidare un ruolo particolare ai Cantoni quando l’UFSP e le associazioni di categoria provvedono già oggi con successo all’informazione in merito al calendario nazionale di vaccinazione e chiede quindi di stralciare l’articolo. Anche il Cantone SH chiede la soppressione dell’articolo sostenendo che creerebbe doppioni e che per di più non è coperto dall’articolo 21 capoverso 1 lettera a LEp. Il Cantone TI ritiene che le formulazioni degli articoli 33 e 36 non siano coerenti con gli articoli 20 e 21 LEp. Infine anche il Cantone SO chiede di rinunciare alla presente disposizione. La N.I.E. ripete quanto affermato sull’articolo 34 capoverso 2 e chiede di tenerne conto per analogia anche in questo caso.
Lettere a e b
PharmaSuisse propone di menzionare alla lettera a anche i farmacisti e le altre persone che esercitano una professione medica conformemente alla LPMed.
Lettera e
Il Cantone SZ mette in dubbio l’attuabilità di questa disposizione ritenuta estremamente onerosa. Il Cantone TI fa notare che non risulta chiaro di quali gruppi di persone si parli e presenta una proposta di riformulazione.
Art. 37 Controllo dello stato vaccinale di bambini e giovani
(Art. 21 LEp)
1 Le competenti autorità cantonali verificano lo stato vaccinale dei bambini e dei giovani du-
rante la scuola dell’obbligo. Il controllo viene effettuato almeno:
a. all’inizio della scolarità;
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