Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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b. alla fine della scolarità.
2 Possono controllare lo stato vaccinale di bambini e giovani nelle strutture di custodia colletti-
va diurna e in altre istituzioni di accoglienza.
3 Raccomandano ai bambini e ai giovani non completamente vaccinati o ai loro rappresentanti
legali la vaccinazione in base al calendario nazionale di vaccinazione.
4 Prendono provvedimenti affinché coloro che decidono per una vaccinazione o per i quali la
richieda la rappresentanza legale possano essere vaccinati con tutte le dosi previste dal piano nazionale di vaccinazione. All’occorrenza possono offrire esse stesse la vaccinazione.
Capoverso 1
Il Cantone AR chiede di adeguare la formulazione affinché le autorità cantonali non debbano «verificare» lo stato vaccinale ma soltanto «assicurarne la verifica». La N.I.E. esige che i medici scolastici non siano autorizzati a vaccinare bambini e giovani senza il consenso dei genitori e chiede un’«informazione degli allievi conforme al diritto».
Capoverso 1 lettere a e b
Il Cantone FR propone di stralciare la seconda parte del periodo e di lasciar decidere ai Cantoni quando verificare lo stato vaccinale. I Cantoni GE e JU chiedono mediante pareri identici che lo stato vaccinale possa essere verificato anche al di fuori della scuola dell’obbligo. Il Cantone SH propone di fissare un secondo controllo «nel corso della scolarità obbligatoria» anziché alla fine della scolarità. Il Cantone SO suggerisce di prescrivere come momenti per il controllo dello stato vaccinale «nel primo anno della scolarità obbligatoria» e «nell’ultimo anno della scolarità obbligatoria» invece che «all’inizio» e «alla fine». Il Cantone TI rende attenti al fatto che i momenti di raccolta dati devono essere nel rispetto del programma HARMOS. Il Cantone UR auspica che «alla fine» sia sostituito con «prima della fine». Anche il Cantone OW chiede che la verifica dello stato vaccinale avvenga in maniera uniforme per consentire la comparabilità dei dati cantonali. Propone inoltre di fissare anche il secondo anno di vita come momento di verifica, in sintonia con gli standard internazionali. Il Cantone ZH suggerisce di non fissare il secondo momento del controllo «alla fine della scolarità» bensì «alla fine della scolarità obbligatoria». SGPG auspica che venga verificato lo stato vaccinale dei bambini stranieri anche nel corso del primo anno scolastico e chiede che i servizi medici scolastici possano continuare a eseguire controlli e proporre offerte supplementari.
Capoverso 3
Il Cantone VD concorda in linea di principio con il presente capoverso, ma evoca possibili difficoltà di attuazione (certificati di vaccinazione mancanti, mancanza di tempo, carenza variabile delle dosi variabile a seconda dell’età, ecc.).
Capoverso 4
Il Cantone VD suggerisce di precisare che le vaccinazioni proposte dalle autorità possano avvenire «in particolare nel contesto scolastico». Il CMPR e la FMH raccomandano attraverso pareri identici di completare l’ultima frase con «Sse necessario e in collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri localiS» per evitare di entrare in concorrenza con i medici curanti.
Art. 38 Vaccinazioni di massa
I Cantoni assicurano, ove necessario, la possibilità di svolgere vaccinazioni di massa.
Attraverso pareri identici 3 Cantoni (BL, GL, SO) e la CDS chiedono di precisare che i Cantoni sono competenti per l’infrastruttura e il personale, mentre la Confederazione lo è per
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