Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Art. 40 Sorveglianza e valutazione dei provvedimenti di vaccinazione
(Art. 24 LEp)
Al fine di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei provvedimenti di vaccinazione l’UFSP assolve i seguenti compiti:
a. stabilisce gli indicatori per verificare i provvedimenti volti a promuovere le vaccinazioni;
b. rileva periodicamente indicatori sui provvedimenti cantonali rispetto al raggiungimento degli
obiettivi stabiliti;
c. coordina i rilevamenti cantonali sulle quote di persone vaccinate.
N.I.E. propone di inserire con una formulazione corrispondente un ulteriore capoverso, secondo cui l’UFSP debba rilevare anche dati sulla sicurezza e sugli effetti collaterali delle vaccinazioni eseguite ed effettuare confronti tra gruppi di persone vaccinate e non vaccinate rispetto al loro stato di salute, in particolare riguardo ad eventuali effetti collaterali e conseguenze a lungo termine delle vaccinazioni come pure riguardo alla durata dei loro effetti protettivi.
Art. 41 Rilevamento cantonale delle quote di persone vaccinate
Per il rilevamento delle quote delle persone vaccinate l’UFSP, previo accordo con i Cantoni, stabilisce quanto segue:
a. le vaccinazioni da rilevare;
b. i gruppi di età nei quali sono rilevate le quote delle persone vaccinate;
c. il metodo da utilizzare;
d. le rappresentative prove a campione da rilevare
e. la frequenza dei rilevamenti.
Il Cantone BS è del parere che il sistema di rilevamento proposto non possa essere delegato ai Cantoni senza chiarirne le conseguenze in termine di costi. Il Cantone SH chiede che i costi siano coperti dalla Confederazione e presenta una proposta di formulazione corrispondente. 4 Cantoni (FR, JU, NE, VS) consigliano di sostituire l’espressione «quote delle persone vaccinate» con il termine «copertura vaccinale». Il Cantone TI suggerisce con una formulazione corrispondente due nuovi capoversi ai sensi dei quali l'UFSP sosterrebbe i Cantoni nell'attuazione e la Confederazione e i Cantoni promuoverebbero l’istituzione e l’uso di un libretto di vaccinazione, preferibilmente in forma elettronica. N.I.E. chiede di precisare che la partecipazione ai rilevamenti cantonali è facoltativa.
3. Obbligo di autorizzazione per la vaccinazione contro la febbre gialla
Il Cantone ZH e Swiss TPH approvano esplicitamente la proposta di disciplinamento della vaccinazione contro la febbre gialla.
Art. 44 Eccezione
Per garantire una sufficiente disponibilità a livello regionale della vaccinazione contro la febbre gialla l’UFSP può rilasciare un’autorizzazione ai medici che:
a. sono titolari di un diploma in medicina tropicale, per il cui ottenimento è necessaria una for-
mazione di almeno tre mesi;
b. hanno maturato almeno un anno di esperienza professionale in un servizio riconosciuto dalla
Società svizzera di medicina tropicale e di viaggio FMH, di cui almeno sei mesi in un centro di vaccinazioni per viaggiatori; e
c. sono in grado di dimostrare la partecipazione regolare a uno dei corsi di perfezionamento
riconosciuti dalla Società svizzera di medicina tropicale e di viaggio FMH.
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