Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 17 pagine

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In alcuni pareri si chiede di sancire nell’ordinanza che spetta all’ufficio specializzato competente procedere alla valutazione menzionata nella disposizione (AG BKS, Archeologia, AS, ASPU, CSSM, FP, GPS, NIKE, Pro Natura, Pusch, Studio delle case rurai, WWF). In altri si propone di aggiungere una lettera che reciti: «Qualsiasi ricostruzione effettuata su base volontaria presuppone una perizia sulla protezione dei monumenti storici e ha lo scopo di migliorare il paesaggio o la pianificazione del territorio» (ASPU, FP, Pro Natura, Pusch, WWF).

Lettera b

Le precisazioni introdotte in questa disposizione, desunte dalla prassi corrente, ricevono un riscontro positivo (AG, AI, GL). Definire dei limiti efficaci è importante se si vuole evitare che parti estese del paesaggio siano esposte a sviluppi indesiderati (AR).

Alcuni partecipanti propongono invece di stralciare questa disposizione (usam e Centro Patronale) ovvero di cancellare o almeno aumentare i limiti previsti (Aquanostra, VSLG).

Secondo il Cantone di Nidvaldo, la formulazione della disposizione concretizza in modo adeguato la tendenza crescente in ambito di applicazione della LPT, ossia quella di agevolare gli ampliamenti all’interno del volume dell’edificio esistente e di ostacolare invece quelli all’esterno di tale volume.

Il Cantone di Obvaldo chiede che le misure di risanamento energetico degli edifici esistenti non siano computate nel volume complessivo ammesso e raccomanda di precisare se in tale volume siano computabili le misure edilizie necessarie a un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi oppure finalizzate a migliorare l’integrazione dell’edificio nel paesaggio. A suo parere, gli ampliamenti nel sottosuolo non andrebbero computati. Secondo l’USC, il risanamento energetico (isolazione esterna) e gli ampliamenti nel sottosuolo non dovrebbero essere considerati un superamento dell’involucro dell’edificio.

Nell’ottica di ulteriori revisioni di legge, occorrerebbe riflettere alla possibilità di rinunciare al criterio quantitativo, definito in questa disposizione, per valutare l’identità dell’edificio qualora il progetto di costruzione preveda unicamente misure da realizzare all’interno del volume dell’edificio (AR).

Il Cantone dei Grigioni propone di disciplinare in capoversi a sé stanti gli ampliamenti autorizzati all’interno e all’esterno del volume dell’edificio esistente, analogamente a quanto fatto nell’attuale articolo 42 capoverso 3 OPT.

bauenschweiz è favorevole all’integrazione della seguente frase: «e sono fatte salve le condizioni di cui all’articolo 24c capoverso 4 LPT».

Il Cantone di Neuchâtel rileva come la nozione di superficie utile lorda non sia compatibile con

l’accordo intercantonale sull’armonizzazione della legislazione nel settore della costruzione.

Lettera c

La precisazione introdotta in questa lettera è accolta con favore da più partecipanti (AG, AI, BS, GL, SH; ASPAN, ASPU, CDCPA, Pro Natura, WWF) in quanto consente di evitare che gli edifici abitati in origine solo temporaneamente (capanne per i falciatori, edifici alpestri) vengano convertiti in edifici abitabili tutto l’anno, perdendo così il loro carattere tipico del paesaggio e della regione (GL, SG, SH; CDCPA). Mentre il PSS sottolinea l’importanza di osservare sistematicamente questa restrizione, Pro Natura, l’ASPU e il WWF ritengono che gli edifici abitati solo temporaneamente dovrebbero essere sottoposti a ulteriori restrizioni. Anche la CDPNP giudica le restrizioni previste ancora insufficienti.

Secondo il Cantone di San Gallo, andrebbe inoltre precisato che la disposizione non si applica alle abitazioni secondarie abitabili tutto l’anno costruite secondo il diritto previgente.

Il Cantone del Ticino si esprime in questi termini: «Non ci opponiamo al principio dell'uso temporaneo degli edifici sin qui utilizzati come tali, ma censuriamo la legalità della norma proposta». 12/17

L411-0062