Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/11: Revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio · 17 pagine
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Altri partecipanti non concordano con la restrizione in oggetto (GR; UDC; usam; Aquanostra, HEV, VSLG) ovvero propongono di limitarne esplicitamente l’applicazione agli edifici abitati solo temporaneamente (USC; agridea, HEV). Secondo l’UDC, introducendo questa disposizione, non si può parlare neanche lontanamente di utilizzazione conforme agli standard attuali. Altri partecipanti ancora suggeriscono di prevedere, al posto di questa disposizione, l’esclusione dal campo d’applicazione degli edifici abitati solo temporaneamente (AG BKS, Archeologia, AS, CSSM, FP, GPS, NIKE, Pusch, Studio delle case rurali). L’ASPAN propone di integrarla nell’articolo 41 capoverso 2.
Il Cantone del Ticino invita a riformulare l'articolo 42 capoverso 3 lettera b come segue: «Le modifiche edilizie non devono mutare sostanzialmente l'utilizzazione» e l’USIE fa notare come l’avverbio «sostanzialmente» sia di per sé impreciso e quindi da evitare.
A detta del Cantone dei Grigioni, il nuovo capoverso, che fa riferimento unicamente all’utilizzazione mutata, non è indispensabile per preservare il carattere degli edifici abitati solo temporaneamente. Il cambiamento di destinazione (da uso temporaneo a uso durevole) di un edificio ubicato in prossimità di un paese potrebbe rispondere a un interesse pubblico per esempio nei Comuni minacciati da un esodo rurale (GR).
Il Cantone di Zurigo rileva che, nel caso degli edifici abitati in origine solo temporaneamente, occorre tenere conto anche della sistemazione esterna, dato che questi oggetti vengono spesso delimitati da recinti, palizzate o siepi, che possono alterare considerevolmente l’aspetto del paesaggio.
Il rapporto esplicativo suggerisce che per un edificio abitato solo temporaneamente non sarebbe possibile prevedere un riscaldamento, allacciarlo alla rete elettrica e probabilmente, per analogia, allacciarlo alle canalizzazioni. Tale interpretazione rappresenta un restringimento delle possibilità di intervento su edifici non meritevoli di protezione ubicati fuori zona edificabile che non si sposa con la volontà espressa dal legislatore federale nel nuovo articolo 24c capoverso 4 LPT (TI). Da sanzionare non è il comfort nell'edificio temporaneo ma semmai il suo uso durevole (TI).
Capoverso 4
L’associazione HEV sottolinea l’importanza del capoverso 4 e, pertanto, la necessità di mantenerlo.
Articolo 42a
I seguenti partecipanti non hanno espresso alcun commento: FR, JU, TI, VS; PPD; USC e VSLG. Il Cantone di Nidvaldo ritiene che la modifica di legge sia stata concretizzata in modo opportuno.
Il Cantone di Vaud, invece, fa notare come la disposizione introduca una nuova disparità che non ha alcuna ragione di essere; a suo parere, se la ricostruzione è giustificata da motivi oggettivi, dovrebbe essere ammessa.
Capoverso 3
La ricostruzione di un edificio distrutto dovrebbe essere ammessa solo dopo essere risultata realizzabile nel luogo in questione sulla base di una valutazione dei pericoli naturali (FSU e SIA). La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore deve essere ammessa (USIE).
Articolo 43
I seguenti partecipanti non hanno formulato alcun commento: FR, JU, TI, VS; PPD e USIE. Un parere favorevole è pervenuto da: NW e VSLG.
13/17 L411-0062