Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 14 pagine

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Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012

Se un membro del comitato ha motivo di ritenere di doversi ricusare, ne informa senza indugio il presidente.

Articolo 8 capoversi 2 e 3

Il presidente deve valutare e osservare i motivi di ricusazione. Per evitare anche solo il sospetto di un pregiudizio, il capoverso 3 prevede che il presidente rinunci all’istituzione del comitato se esistono motivi di ricusazione nei suoi confronti. Il suo incarico è assunto dal vicepresidente e, se è ricusato anche quest’ultimo, dal membro della commissione più anziano per età.

Articolo 9 Decisioni

Articolo 9 capoverso 1

La Commissione peritale delibera a maggioranza semplice. Negli affari che riguardano l’intera Commissione peritale (rapporti annuali, pareri in merito a progetti legislativi, ecc.) può deliberare se alla riunione o alla procedura per circolazione partecipano almeno sette membri. A parità di voti decide il presidente (cpv. 3).

La Commissione peritale è libera di prevedere riunioni plenarie (annuali o semestrali) con obbligo di presenza, di impiegare forme di comunicazione moderne, quali videoconferenze, o di ammettere decisioni per circolazione.

Articolo 9 capoverso 2

Anche il comitato delibera a maggioranza semplice. Ciò concerne ad esempio le decisioni in merito all’audizione di esterni o alla conclusione degli accertamenti nella procedura di rapporto. A parità di voti decide il direttore (cpv. 3).

Nel rapporto occorre illustrare in modo esaustivo e chiaro il parere del comitato all’attenzione dell’autorità di esecuzione delle pene chiamata a decidere del caso27. In occasione dell’adozione del rapporto, ogni membro del comitato deve esporre il proprio parere in merito al caso concreto. Il parere può anche consistere nell’astensione dal voto. Nel rapporto l’astensione deve tuttavia essere resa nota e spiegata. Una regola per le situazioni di stallo non è necessaria.

Vista l’importanza del compito del comitato, in occasione della discussione e dell’adozione di un rapporto è in linea di massima opportuna la presenza dei membri. Non è tuttavia necessaria la presenza fisica; il rapporto può essere discusso e adottato anche in videoconferenza o conferenza telefonica. Le decisioni per circolazione dovrebbero tuttavia essere consentite soltanto eccezionalmente.

Articolo 10 Rapporto

Il rapporto funge da base per la decisione della competente autorità di esecuzione delle pene. Deve pertanto illustrare nel modo più esaustivo e chiaro possibile tutte le opinioni espresse dai membri del comitato. In tal modo si garantisce che l’autorità

27 Cfr. art. 10.