Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012

Articolo 6 Presidenza

Il presidente ha il compito di dirigere la Commissione peritale. Vi rientrano in particolare la direzione delle riunioni e l’istituzione dei comitati21. Il presidente rappresenta inoltre la Commissione peritale nei confronti del pubblico e delle autorità federali e cantonali. Può farsi rappresentare dal vicepresidente.

Articolo 7 Comitato

Articolo 7 capoverso 1

L’avamprogetto propone un sistema fondato sui comitati come d’uso anche nelle commissioni peritali per la valutazione della pericolosità di criminali. I comitati stilano i rapporti sulle nuove conoscenze scientifiche relative all’idoneità alla terapia di criminali internati a vita e li trasmettono all’autorità richiedente.

Poiché il numero dei casi da giudicare non sarà probabilmente mai particolarmente alto, la scelta del sistema dei comitati non è dovuta in primo luogo a ragioni di efficienza. La scelta è invece riconducibile soprattutto al problema della ricusazione: un membro della commissione che si è già occupata in precedenza del caso da valutare deve ricusarsi per evitare il sospetto di parzialità. Se si rinunciasse al sistema dei comitati, l’eventuale ricusazione di alcuni membri della Commissione peritale, probabilmente piuttosto frequente, significherebbe che soltanto una parte dei membri – e quindi in pratica un comitato, composto tuttavia da un numero incostante di membri – possa decidere in merito all’idoneità alla terapia. Ciò avrebbe lo svantaggio che i rapporti verrebbero redatti da una commissione incostante e sarebbe difficile garantire l’uniformità dei processi interni.

Il numero dei membri della Commissione peritale che adotta le decisioni deve essere limitato sia verso il basso che verso l’alto. Il sistema dei comitati garantisce che i rapporti – e quindi le risposte alla questione delle nuove conoscenze scientifiche sull’idoneità alla terapia – siano redatti da un organo composto da un numero costante e consistente di membri. Per questi motivi il sistema dei comitati appare appropriato.

Spetterà al regolamento interno disciplinare i dettagli della procedura d’adozione dei singoli rapporti. È ad esempio ipotizzabile un sistema fondato su relatori, alla stregua di quanto previsto per molte commissioni e tribunali. Tale sistema ha il vantaggio che il relatore accelera la procedura perché è il primo a dover esprimere un parere e può sottoporre proposte agli altri membri. Il direttore e gli altri membri del comitato esprimono il proprio parere su tali proposte. Un ulteriore vantaggio è che all’inizio i nuovi membri possono essere impiegati come «assistenti». In questo ruolo possono mettere a disposizione le proprie conoscenze scientifiche e approfittare nel contempo dell’esperienza dei loro colleghi.

21 Cfr. art. 7.