Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 14 pagine

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Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012

La Commissione peritale o il comitato decidono in merito alla necessità di consultare specialisti esterni.

Articolo 11 capoverso 2

Se, a causa dell’assenza delle pertinenti competenze all’interno della Commissione peritale, occorrono traduzioni o altri accertamenti (p. es. perizie farmacologiche) da parte di esterni, la Commissione o il comitato decide a chi affidarli.

Articolo 11 capoverso 3

L’interessato può essere sentito su sua richiesta o su invito del comitato, che decide in modo definitivo in merito a un’eventuale richiesta. L’interessato non può impugnarla; può ricorrere soltanto contro la decisione dell’autorità di esecuzione delle pene.

Si può rinunciare a sentire l’interessato se è palese che non è necessario; ad esempio se lo stato di salute attuale è già sufficientemente accertato in una perizia di un altro servizio indipendente o se per rispondere a quanto richiesto non è rilevante lo stato di salute attuale, bensì soltanto i progressi sotto il profilo medico.

Articolo 12 Segreteria

La segreteria è diretta dall’Ufficio federale di giustizia e svolge funzioni amministrative e organizzative; sottostà alle direttive del presidente. Ai compiti menzionati nell’ordinanza se ne possono aggiungere altri definiti nel regolamento. Nell’elaborazione di rapporti medici, pareri e raccomandazioni la segreteria fornisce esclusivamente sostegno amministrativo.

5.4. Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto Articolo 13 Protezione dei dati

Se necessario per l’adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale sulla protezione dei dati (LPD)29.

Articolo 14 Esclusione del pubblico e segreto d’ufficio

Le deliberazioni e le riunioni della Commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche.

I membri sono soggetti al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 CP. Quest’ultimo riguarda tutte le informazioni e i fatti di cui un membro della commissione viene a conoscenza nell’esercizio della sua attività. In relazione a fatti concreti, i membri dei comitati non sono tenuti al segreto d’ufficio nei confronti dell’autorità di esecuzione cui è diretto il rapporto; lo stesso vale nei confronti della giurisdizione di ricorso nella medesima procedura.

29 RS 235.1.