Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012
competente si possa fare un quadro generale affidabile della situazione medica e terapeutica.
Il rapporto va redatto velocemente, entro circa sei mesi, e trasmesso alla competente autorità di esecuzione delle pene. Questo lasso di tempo è sufficiente se il comitato può decidere fondandosi sugli atti. Se invece occorrono ad esempio ampi accertamenti o vi sono motivi personali (motivi di ricusazione), la redazione del rapporto può richiedere più tempo.
L’interessato e l’autorità cui compete la decisione hanno il diritto di sapere chi ha partecipato alla redazione del rapporto. Oltre ai membri del comitato, vanno pertanto elencate tutte le persone che vi hanno contribuito. Nel rapporto va menzionata anche l’eventuale richiesta dell’interessato di essere sentito.
Il risultato della votazione va indicato in ogni caso. Se il rapporto non è adottato all’unanimità, vanno illustrati tutte i pareri divergenti – comprese eventuali astensioni dal voto – con le pertinenti motivazioni.
Per garantire l’«unità di dottrina» in seno alla Commissione peritale, i rapporti redatti dai comitati devono essere accessibili a tutti i membri della Commissione. Le modalità vanno stabilite nel regolamento28.
Articolo 11 Competenze
Articolo 11 capoverso 1
Nella valutazione di un caso concreto, la Commissione peritale (o il comitato) si basa soprattutto sugli atti trasmessi dall’autorità competente. Tuttavia la Commissione deve avere la possibilità di procedere autonomamente agli accertamenti necessari e sentire il parere di autorità, istituzioni e persone, ad esempio autori di perizie precedenti, commissioni che si sono già occupate della causa, ex operatori dell’assistenza riabilitativa, medici curanti, imprese farmaceutiche, ecc.
Fatte salve disposizioni divergenti del diritto procedurale cantonale, le istituzioni e le persone invitate non possono essere obbligate a collaborare, a differenza di quanto previsto ad esempio in un procedimento penale (sotto comminazione di pena). Le istituzioni o le persone possono pertanto rifiutarsi parzialmente o del tutto di collaborare per motivi legati al segreto d’ufficio, professionale o d’affari oppure per altri motivi. Manca inoltre – sempre fatto salvo il diritto cantonale – un obbligo di dire la verità.
Non è necessaria una partecipazione formale della richiedente autorità di esecuzione delle pene. Ciò risulta anche dall’indipendenza della Commissione peritale. La partecipazione formale è tuttavia necessaria se la Commissione peritale intende esercitare la coazione amministrativa – per quanto prevista dal diritto cantonale applicabile –, ad esempio convocando l’interessato. Spetta infatti alla competente autorità cantonale di esecuzione delle pene emanare la pertinente decisione.
28 Art. 5.