Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 14 pagine

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Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012

Articolo 7 capoverso 2

L’istituzione dei comitati è uno dei compiti principali del presidente, che deve designarne anche il direttore e i membri. Il direttore dirige le riunioni del comitato.

I rapporti sull’idoneità alla terapia vanno redatti da un comitato composto di cinque membri, in modo da garantire che il rapporto si fondi su una base sufficientemente ampia e l’autorità d’esecuzione possa farsi un’idea affidabile del peso della valutazione scientifica.

Nell’istituire un comitato vanno osservati i seguenti criteri: specializzazione, lingua della procedura, sesso. La direzione del comitato va affidata a specialisti con molta esperienza. Inoltre il presidente garantisce che i casi siano equamente attribuiti a tutti i membri della commissione, compreso il presidente stesso.

Articolo 8 Ricusazione

Articolo 8 capoverso 1

L’applicazione severa della ricusazione è una condizione imprescindibile per la credibilità della perizia e quindi anche della Commissione peritale stessa.

Nel messaggio sull’attuazione dell’dell’articolo 123a Cost. il Consiglio federale si esprime come segue: «Dovrebbero ricusarsi – come nel caso della perizia – i membri della commissione che in precedenza si sono occupati direttamente, in qualità di assistenti o di terapeuti, della persona internata a vita e successivamente sottoposta a esame.»22. Una pertinente normativa è prevista dall’articolo 62d capoverso 2 secondo periodo CP (Misure terapeutiche stazionarie. Esame della liberazione e della soppressione), secondo il quale gli esperti e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore23.

Il fatto che l’obbligo di ricusazione si fondi principalmente sulla cura terapeutica precedente è giustificato per ragioni pragmatiche. Proprio nel campo di attività della Commissione peritale sono tuttavia ipotizzabili situazioni in cui anche la partecipazione a una precedente perizia può rivelarsi problematica. È ad esempio possibile che un membro della Commissione peritale abbia redatto una perizia privata o di parte24 nell’ambito del procedimento penale contro la persona in questione. Dato che un pregiudizio è presumibile se una persona ha partecipato alla medesima causa in altra veste25, nell’esempio citato l’attività precedente come perito di parte è difficilmente conciliabile con l’attività nella Commissione peritale indipendente e porterebbe pertanto alla ricusazione. Questi casi sono contemplati dalla fattispecie residuale dell’articolo 8. La Commissione peritale (o il comitato) è tuttavia libera di sentire gli specialisti che si sono già occupati del caso in esame, per chiedere precisazioni e integrazioni26.

22 Messaggio sull’attuazione, pag. 823.

23 Cfr. anche DTF 134 IV 289.

24 Su incarico della difesa o dell’accusatore privato.

25 Art. 56 lett. b del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007 (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0).

26 Art. 11 cpv. 1.