Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012

Articolo 2 lettere b-d

Fondandosi sulla sua attività pratica e la sua esperienza, la Commissione peritale sostiene le autorità competenti con proposte e osservazioni riguardo ad atti normativi in materia di internamento a vita (art. 2 lett. b). Redige inoltre un rapporto annuale sulla propria attività all’attenzione del DFGP (art. 2 lett. c) e informa il pubblico periodicamente, almeno ogni due anni, su questioni generali inerenti al proprio campo di attività, in particolare su nuove conoscenze scientifiche e sulle ulteriori necessità di ricerca (art. 2 lett. d).

5.2. Sezione 2: Composizione e nomina Articolo 3 Composizione

Articolo 3 capoverso 1

La Svizzera non dispone di un numero illimitato di specialisti idonei come membri della Commissione peritale. L’appartenenza a una commissione cantonale (o di un concordato cantonale) per la valutazione della pericolosità di criminali non esclude tuttavia la possibilità di essere eletti nella Commissione peritale federale, anche se in singoli casi può costituire un motivo di ricusazione14. Secondo l’articolo 57f LOGA l’appartenenza a una commissione deve essere resa pubblica poiché costituisce una relazione d’interesse.

Nel caso delle commissioni chiamate a valutare questioni inerenti alla pericolosità e all’idoneità alla terapia di criminali, la ricusazione costituisce un notevole problema pratico. Nel messaggio sull’attuazione dell’articolo 123a Cost., il Consiglio federale aveva proposto una Commissione peritale comprendente dai cinque ai sette membri15. Poiché la Commissione peritale non è incaricata soltanto di valutare le nuove conoscenze scientifiche, bensì anche di applicarle ai casi concreti, è presumibile che al momento della valutazione di una persona internata a vita molti specialisti si siano già occupati in precedenza di tale persona. Poiché i criminali pericolosi sono già stati sottoposti a perizia16 e probabilmente curati da diversi esperti17, si pone il problema della parzialità e di conseguenza della ricusazione. La Commissione peritale deve pertanto essere composta da un numero sufficiente di specialisti, poiché altrimenti in singoli casi potrebbe trovarsi nell’impossibilità di agire e di decidere. Se la Commissione è composta di dieci membri, sarebbe possibile costituire un comitato18 per la valutazione di un caso concreto, anche se la metà dei membri fosse tenuta a ricusarsi. Nella piccola Svizzera la ricusazione della metà dei membri non è un’ipotesi inverosimile. Pertanto, in deroga a quanto previsto originariamente, si propone di nominare dieci membri.

14 Per maggiori dettagli sui motivi di ricusazione cfr. il commento all’art. 8.

15 Messaggio sull’attuazione, pag. 823.

16 P. es. per l’esame dell’imputabilità o per l’ordine di misure.

17 In particolare in caso di autori recidivi.

18 Cfr. art. 7.