Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 14 pagine
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Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012
Articolo 3 capoverso 2
La Commissione peritale deve avere un orientamento puramente scientifico19. I suoi membri devono quindi disporre delle necessarie competenze nel settore della psichiatria forense o in quello terapeutico oppure essere attivi nella ricerca scientifica. Possono aver ottenuto tali competenze attraverso una lunga esperienza o in cicli di studi specialistici. Tali offerte di formazione sono relativamente nuovi e vengono offerti soltanto da pochi anni.
Articolo 3 capoverso 3
Poiché in Svizzera gli specialista a disposizione sono relativamente pochi, possono essere nominati nella Commissione peritale anche esperti stranieri.
Articolo 4 Nomina
I membri e il presidente della Commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale su istanza del DFGP (art. 4 cpv. 1). Nella nomina, oltre a tenere conto della rappresentazione equilibrata delle competenze specifiche, il Consiglio federale deve osservare anche le prescrizioni degli articoli 57e capoverso 2 LOGA nonché 8c e 8cbisOLOGA, secondo cui occorre garantire una rappresentanza equilibrata dei due sessi e delle lingue nazionali.
Nelle commissioni altamente specializzate la limitazione della carica non è esente da problemi. Secondo l’articolo 8i OLOGA la durata della carica è limitata a 12 anni; in casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungarla sino a 16 anni al massimo. Questa durata dovrebbe garantire che sia a disposizione un numero sufficiente di specialisti in grado di subentrare agli uscenti.
I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.
5.3. Sezione 3: Organizzazione e funzionamento
La sezione 3 comprende regole generali fondamentali per i diversi organi della Commissione peritale e per la loro organizzazione. Inoltre disciplina per grandi linee il lavoro dei comitati.
Articolo 5 Regolamento
Vista l’indipendenza della Commissione peritale20 ci si limita a un disciplinamento minimale. La Commissione disciplina le sue attività in un regolamento interno, nella misura in cui non siano disciplinate dalla presente ordinanza. Il regolamento interno può in particolare delegare compiti organizzativi e amministrativi al presidente o alla segreteria.
19 Messaggio sull’attuazione, pag. 906.
20 Art. 1 cpv. 3.