Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 14 pagine
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Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012
La durata della funzione è limitata a 12 anni. In singoli casi motivati, il Consiglio federale può prolungarla sino a 16 anni al massimo (art. 8i OLOGA). I membri delle commissioni indicano le loro relazioni d’interesse prima della loro nomina (art. 57f LOGA e art. 8f OLOGA).
5. Struttura e contenuto dell’ordinanza
Il Consiglio federale ha illustrato i compiti, il funzionamento e la composizione della Commissione peritale nel messaggio concernente l’attuazione dell’articolo 123a Cost. relativo all’internamento a vita di criminali estremamente pericolosi6. Il presente avamprogetto di ordinanza concreta le disposizioni in materia nonché quelle contenute nella LOGA e nell’OLOGA.
5.1. Sezione 1: Statuto e compiti Articolo 1 Statuto
L’articolo 1 disciplina lo statuto della Commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. La Commissione peritale è concepita come commissione consultiva e sotto il profilo amministrativo è integrata nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). L’articolo 8 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia7 è adeguato di conseguenza. La Commissione peritale espleta le proprie funzioni in piena autonomia e quindi non opera su istruzione. I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.
Articolo 2 Compiti
La Commissione peritale non può intervenire di propria iniziativa. L’incarico di valutazione le è conferito dalla competente autorità cantonale di esecuzione delle pene, che agisce su richiesta della persona internata a vita o d’ufficio. Fondandosi sul rapporto non impugnabile della Commissione peritale, l’autorità cantonale di esecuzione decide se sottoporre il criminale a una terapia. La decisione dell’autorità cantonale è impugnabile conformemente al diritto cantonale applicabile. Tale impugnazione può contestare anche il rapporto della Commissione peritale.
Articolo 2 lettera a
Il compito principale della Commissione peritale consiste nell’esaminare, su mandato delle autorità cantonali di esecuzione delle pene, se sono date nuove conoscenze scientifiche in merito all’idoneità del criminale a sostenere una terapia ai
6Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero nella sua versione del
13 dic. 2002 (Attuazione dell’art. 123a della Costituzione federale relativo
all’internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), FF 2006, 822 segg. (qui appresso: messaggio sull’attuazione).