Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 14 pagine
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Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita RU 2012
sensi dell’articolo 64c capoverso 1 CP. Nel messaggio sull’attuazione dell’articolo 123a Cost. il Consiglio federale osserva quanto segue: «La questione dell’esistenza di nuove conoscenze scientifiche non va disgiunta da quella della loro applicabilità al caso concreto. Entrambi gli aspetti dovrebbero pertanto essere di competenza della Commissione peritale federale. In tal modo si eviterebbero eventuali doppioni con la perizia psichiatrica successiva»8.
Questa ripartizione delle competenze è sensata: la valutazione dell’idoneità terapeutica, chiesta da un internato a vita ad esempio cinque anni dopo l’ultima perizia sul suo stato di salute, non solo non avrebbe alcuna relazione con la prassi, ma si fonderebbe addirittura su una base incerta – poiché senza anamnesi – se la Commissione peritale non potesse prima sincerarsi delle attuali condizioni di salute dell’interessato. Non ha pertanto senso procedere alla valutazione in assenza delle pertinenti basi. Bastano d’altronde i motivi inerenti all’obbligo di diligenza dei medici (o dei periti) a giustificare la necessità di tenere conto dell’attuale stato di salute dell’interessato. Inoltre la perizia potrà fungere da base per l’eventuale esame futuro del successo terapeutico ai sensi dell’articolo 64c capoverso 3 CP.
Per questi casi l’obbligo di esaminare lo stato di salute risulta anche dal diritto internazionale, dato che secondo l’articolo 5 numero 4 della Convenzione del 4 novembre 19509 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ogni persona privata della libertà ha diritto di rivolgersi, a intervalli regolari, a un tribunale affinché questi decida se sussista ancora la situazione che ha dato adito alla carcerazione. Ovvorre verificare a intervalli regolari la legalità dell’arresto10. Tuttavia la Commissione peritale non deve esaminare lo stato di salute in ogni caso. Infatti, se ritiene che esso sia sufficientemente illustrato in una perizia recente, può rinunciarvi e valutare direttamente l’idoneità alla terapia fondandosi sugli atti.
In occasione della valutazione dell’idoneità alla terapia, la Commissione peritale deve anche esprimersi in merito alla questione se «un determinato approccio terapeutico abbia buone probabilità di ridurre il rischio di commissione di reati gravi»11.
In merito all’interpretazione della nozione di nuove conoscenze scientifiche sull’idoneità alla terapia si vedano le spiegazioni nel messaggio concernente l’iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia»12 e il messaggio sull’attuazione13.
8 Messaggio sull’attuazione, pag. 822.
9 RS 0.101.
10 Sugli aspetti di diritto internazionale della valutazione dell’idoneità alla terapia di criminali internati a vita si veda il messaggio concernente l’iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia», FF 2001, pag. 3086 seg. (qui appresso: messaggio sull’iniziativa popolare).
11 Messaggio sull’attuazione, pag. 823.
12 Messaggio sull’iniziativa popolare, pag. 3081 seg. e 3087.
13 Messaggio sull’attuazione, 823 seg.