Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 62 pagine

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K334-1510

5. Obbligo dell’autorizzazione per eseguire esami medici ed esami psicologici in materia di circolazione stradale (modifica dell’OAC)

5.1 Cantoni

Esami medici in materia di circolazione stradale

Tra i Cantoni, 23 sono favorevoli e tre contrari all’obbligo dell’autorizzazione per esami medici in materia di circolazione stradale.

Riserve espresse dai Cantoni favorevoli in merito all’introduzione e alla forma dell’obbligo dell’autorizzazione:

- la stragrande maggioranza ha fatto notare l’impossibilità di introdurre il 1° gennaio 2014 le misure atte a garantire la sicurezza. L’attuazione presuppone considerevoli adeguamenti sotto il profilo amministrativo, tecnico, personale, organizzativo e giuridico. La maggioranza dei Cantoni chiede di spostare l’entrata in vigore a metà del 2015, alcuni vogliono che abbia luogo ancora più tardi;

- tutti i Cantoni sono d’accordo sull’introduzione di vari livelli di autorizzazione. La maggioranza si è però espressa a favore di una riduzione a tre (sporadicamente a due) livelli. Quattro Cantoni (AI, GL, OW, TI) concordano sui quattro livelli di autorizzazione proposti;

- una minoranza ritiene che potrebbe bastare anche un obbligo di registrazione, meno oneroso.

Esami psicologici in materia di circolazione stradale

L’obbligo dell’autorizzazione per esami psicologici in materia di circolazione stradale viene approvato da tutti i Cantoni; la maggioranza ritiene tuttavia irrealistica un’introduzione il 1° gennaio 2014 per le stesse ragioni addotte nel caso degli esami medici.

5.2 Partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale

Esami medici ed esami psicologici in materia di circolazione stradale

Il PLR respinge senza motivazione un obbligo dell’autorizzazione, sia per gli esami medici, sia per gli esami psicologici in materia di circolazione stradale.

L’UDC respinge l’obbligo dell’autorizzazione poiché non approva che lo Stato voglia sovradimensionare l’apparato di esame creando diverse categorie di medici specialisti e psicologi.

Il PSS concorda sull’autorizzazione per esami medici in materia di circolazione stradale, ma avanza riserve in merito alla sua forma, chiedendo in particolare che:

- si riducano a tre i livelli di autorizzazione;

- in caso di limitazioni alla guida curabili (p. es. con farmaci), compensabili (p. es. con occhiali) o attenuabili con un esercizio mirato, si ponga l’accento sul trattamento e non sul ritiro della patente. Per gli esami periodici degli ultrasettantenni deve perciò essere competente il medico di famiglia per evitare che tali esami vengano trasferiti a specialisti con formazione in medicina del traffico che non pongono in primo piano l’approccio terapeutico.

Il PSS approva senza riserve l’autorizzazione per esami psicologici in materia di circolazione stradale.