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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 41 pagine
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2. In considerazione della malattia riscontrata o dell’attuale stato di salute,
si rende necessaria la valutazione definitiva da parte di un medico che possiede l’autorizzazione di livello 3 o 4.
3. Conclusioni
I requisiti medici minimi secondo l’allegato 1 all’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione
del 1°gruppo medico (A, A1, B, del 2°gruppo medico
B1, F, G, M) sono: (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione) sono: soddisfatti senza condizioni soddisfatti senza condizioni soddisfatti solo alle condizioni soddisfatti solo alle condizioni sottostanti (n. 4) sottostanti (n. 4)
non soddisfatti non soddisfatti
(motivazione: n. 6) (motivazione: n. 6)
4. Condizioni
4.1 Con ausilio 1° gruppo medico 2° gruppo medico
visivo per:
4.2 Esami medici periodici (cfr. n. 5.1):
dello stato di salute generale / motivazione
dello stato oculare
della malattia psichica
della malattia epilettica
della malattia neurologica
del sistema cardiovascolare, della pressione arteriosa
del diabete mellito Trattamento con rischio di ipoglicemia Trattamento senza rischio di ipoglicemia ................................................................................................................. 4.3 Altre condizioni: Motivazione:
5. Presentazione di un rapporto intermedio / Prossima visita di controllo:
5.1 Invio di un rapporto intermedio (medico curante / ….) all’autorità
cantonale fra …… anno/i, …… mese/i
5.2 Prossimo controllo fra …… anno/i …… mese/i da parte di un medico