Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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co di animali, piante e altri organismi nel rispetto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali (cpv. 2).
In applicazione di questo mandato, le Camere federali hanno adottato la legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (LIG)9. Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2004 la data per l’entrata in vigore della legge e di diverse modifiche di leggi e ordinanze in materia. La legge sull’ingegneria genetica prevede diversi principi sull’impiego degli OGM. Ad esempio, secondo il principio di prevenzione i pericoli e i pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati devono essere arginati precocemente10. La procedura a tappe prevede che la messa in commercio di un determinato OGM per la sua utilizzazione nell’ambiente è autorizzata solo se gli esperimenti in sistemi chiusi e le emissioni sperimentali garantiscono la sicurezza biologica11. I vertebrati geneticamente modificati possono essere messi in commercio soltanto a scopi di ricerca, terapia e diagnostica sull’uomo o l’animale12.
Conformemente alla procedura a tappe, le attività non ancora autorizzate che prevedono l’impiego di OGM devono essere condotte in sistemi chiusi13. L’attività in questione è subordinata a notifica o autorizzazione in base alla valutazione del rischio14. I dettagli e la procedura sono disciplinati dall’ordinanza sull’impiego confinato che è stata oggetto di una revisione totale nel 2012.
Se i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi, gli OGM possono essere immessi nell’ambiente a titolo sperimentale a condizione che siano garantite la biodiversità e la sicurezza per l’uomo, la fauna e l’ambiente15. Le immissioni nell’ambiente a titolo sperimentale soggiacciono all’autorizzazione della Confederazione16. I dettagli e la procedura sono disciplinati dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, sottoposta a revisione totale nel 2008.
Infine, anche la messa in commercio degli OGM è assoggettata all’autorizzazione della Confederazione17. I dettagli e la procedura sono disciplinati dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. L’autorizzazione è subordinata a una valutazione globale dei rischi per la salute e per l’ambiente, volta a documentare che l’organismo interessato non ha effetti indesiderati sull’ambiente, in particolare che
9 Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (LIG; RS 814.91)
10 Art. 2 cpv. 1 LIG
11 Art. 6 LIG
12 Art. 9 LIG
13 Art. 10 cpv. 1 LIG
14 Art. 10 cpv. 2 LIG
15 Art. 6 cpv. 2 LIG
16 Art. 11 cpv. 1 LIG
17 Art. 12 cpv. 1 LIG