Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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non arreca danno alla popolazione di organismi protetti, non provoca l’estinzione involontaria di una specie, non pregiudica in maniera grave o duratura l’equilibrio delle sostanze nell’ambiente o delle funzioni importanti dell’ecosistema e che esso o le sue proprietà non si diffondano in maniera indesiderata18. La messa in commercio di OGM non deve inoltre mai pregiudicare la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati né la libera scelta dei consumatori19.
Attualmente l’articolo 9 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente concretizza la protezione di una produzione senza OGM e fissa a grandi linee alcune condizioni per la coltivazione di OGM alla scadenza della moratoria. In particolare esige il rispetto delle distanze dalla produzione convenzionale (cpv. 1, lett. a), l’adozione di misure atte a ridurre al minimo le perdite di organismi geneticamente modificati (cpv. 1, lett. c) e l’introduzione di un sistema di assicurazione della qualità per la messa in commercio di OGM (cpv. 3). Prevede pure un obbligo esteso di documentazione (cpv. 1 - 5). L’utilizzazione diretta di OGM, segnatamente la loro coltivazione, è vietata nei biotopi e nei paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione, ossia nelle zone in cui la natura o il paesaggio sono protetti ai sensi del diritto federale o cantonale, nei corsi e negli specchi d’acqua, nelle foreste e nelle bandite di caccia20.
1.1.2.2 La moratoria
Nel contesto giuridico suesposto, il 27 novembre 2005 popolo e Cantoni hanno approvato l’articolo 197 numero 7 Cost. che vieta per cinque anni l’uso di OGM in agricoltura. Il 10 marzo 2010 le Camere hanno deciso di prorogare di tre anni la moratoria sancita dalla Costituzione. Questa decisione è stata recepita con un nuovo articolo, ma senza modifiche della sua portata materiale, nella legge sull’ingegneria genetica21. Ne consegue che alcune parti della legge non sono applicabili durante la moratoria. Al divieto temporaneo si affianca il mandato conferito al Consiglio federale di elaborare entro un determinato termine (27 novembre 2013) le disposizioni esecutive necessarie per la coltivazione di OGM (cfr. risposta all’interpellanza Amacker 09.374222 e messaggio 09.05623). Nel 2012 in occasione della discussione sulla politica agricola 2014-2017 il Consiglio federale ha rinnovato la moratoria per altri quattro anni all’interno della LIG.
La mozione Ritter (12.3028)
Il 28 febbraio 2012 è stata depositata al Consiglio nazionale la mozione Ritter (12.3028), sostenuta da 121 cofirmatari, che chiedeva al Consiglio federale di creare le basi legali necessarie affinché la moratoria sugli OGM in agricoltura venisse prorogata a tempo determinato. Le ragioni addotte erano lo scetticismo della popolazione nei confronti degli OGM, i costi generati dalle misure di coesistenza e il fatto che le specie di OGM esistenti e quelle che saranno disponibili nell’immediato
18 Art. 6 cpv. 3 LIG
19 Art. 7 e 15 - 17 LIG
20 Art. 8 OEDA
21 Art. 37a LIG
22 Risposta del CF all’interpellanza Amaker 09.3742: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093742
23 Messaggio 09.056 concernente la proroga della moratoria OGM nell’agricoltura : http://www.admin.ch/ch/i/ff/2009/4721.pdf