Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine

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Sul tema della comunicazione e dello scambio di informazioni con il pubblico, le parti interessate e le autorità, ognuno nel proprio campo di competenza, hanno intrapreso numerose azioni: messa a disposizione del pubblico degli incarti e delle decisioni, pubblicazioni esplicative, giornate delle porte aperte sui siti delle sperimentazioni, tavole rotonde, diffusione e valorizzazione dei risultati. Inoltre, lo scambio di informazioni e la comunicazione con il pubblico hanno funzionato secondo le attese del pubblico e delle cerchie interessate.

Per il Consiglio federale, i risultati dei progetti citati servono soprattutto a realizzare la coesistenza. Inoltre, per quanto riguarda l’elaborazione del diritto in materia, i risultati delle valutazioni giuridiche del PNR 59 sono state giudicate pertinenti. La regolamentazione attuale ne tiene conto (cfr. cap. 1.2.1.2).

1.1.4 Gli aspetti fondamentali per la coesistenza

L’agricoltura con OGM implica l’attuazione di una serie di condizioni per evitare mescolanze indesiderate con la coltivazione convenzionale o biologica, per mantenere la separazione tra i flussi di merci, per garantire l’informazione e la documentazione sulla coltivazione di OGM e per assicurare la libertà di scelta dei consumatori. La coesistenza di varietà tradizionali e di varietà OGM impone di prestare particolare attenzione alle distanze di isolamento e all’osservanza delle prescrizioni documentate scientificamente. La coesistenza riguarda la fase che va dalla produzione agricola ai prodotti, peraltro assoggettati al diritto specifico sulle derrate alimentari, e i cibi per animali. Pertanto, le norme sulla coesistenza e la separazione tra i flussi di merci coprono l’intera filiera di produzione, dal campo alla tavola.

Sicurezza delle varietà geneticamente modificate destinate alla coltivazione

A monte della produzione agricola, i prodotti destinati alla coltivazione sono vincolati ad autorizzazione. Tutte le varietà di piante geneticamente modificate destinate alla coltivazione sono oggetto di una valutazione: il prodotto è ritenuto sufficientemente sicuro e non minaccia la salute umana né quella animale o l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile se è conforme agli obblighi contemplati dalla legislazione vigente. Le misure di coesistenza sono quindi applicabili solo per le varietà autorizzate destinate a essere utilizzate nel terreno. La valutazione dei rischi per una semente viene effettuata tenendo conto della destinazione finale. I prodotti specifici derivanti dalla coltivazione, come le derrate alimentari, i cibi per animali e tutti i prodotti destinati ad altri usi (trasformazione, floricoltura, orticoltura ecc.) sono valutati e autorizzati a parte in base al diritto specifico in vigore. Pertanto, gli aspetti della sicurezza in termini di salute umana, animale e biologica in relazione alla coesistenza non devono più essere analizzati. Se, tuttavia, l’autorità competente dovesse acquisire nuove conoscenze su potenziali rischi può disporre le modifiche e le misure del caso o ritirare l’autorizzazione28.

La coesistenza

La coesistenza comprende tutte le condizioni da attuare per proteggere l’agricoltura convenzionale e garantire la separazione dei flussi di merci secondo gli articoli 7 e 16 LIG. La LIG impone tra l’altro che le filiere di produzione siano sufficientemente ermetiche da permettere di distinguere la qualità dei rispettivi prodotti: con o senza OGM. Questa qualità è misurata nel prodotto finale per il quale il diritto specifico

28 Art. 45 OEDA