Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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d’esame si conclude con l’emanazione della decisione che conferma il rispetto delle formalità. Con la pubblicazione della decisione nel Foglio federale inizia a decorrere il termine di 18 mesi per la raccolta delle firme. Il nuovo esame preliminare materiale si svolgerà contemporaneamente a quello formale e il suo risultato andrà inserito nella decisione in merito all’esame preliminare.

Oggetto d’esame

L’esame preliminare materiale valuta la compatibilità dell’iniziativa con le disposizioni cogenti e le pertinenti disposizioni non cogenti del diritto internazionale. Se il potere costituente dovesse riconoscere come ulteriore motivo di nullità la violazione dei diritti fondamentali nella loro essenza, l’esame valuterà anche la compatibilità con quest’ultima (cfr. n. 1.2.6).

Se l’esame preliminare materiale individua un conflitto con le disposizioni cogenti del diritto internazionale, il comitato d’iniziativa può adattare il testo dell’iniziativa oppure rinunciare a raccogliere firme per un’iniziativa che successivamente dovrebbe essere dichiarata nulla dall’Assemblea federale. Le disposizioni cogenti del diritto internazionale sono relativamente poche (cfr. n. 1.1.2). Per migliorare effettivamente la relazione tra diritto internazionale e diritto nazionale occorre anche esaminare se le iniziative popolari violino disposizioni non cogenti del diritto internazionale (cosiddetto diritto internazionale restante). Ciò permetterebbe di individuare conflitti tra norme nella fase iniziale di un’iniziativa e di evitarli grazie a un adattamento volontario del testo dell’iniziativa. L’esame materiale è importante soprattutto nel caso di iniziative contrarie a trattati di diritto internazionale non o difficilmente denunciabili per motivi politici o giuridici. La decisione se adeguare o meno il testo spetta ai promotori dell’iniziativa.

Per l’esame preliminare materiale vengono in linea di massima presi in considerazione soltanto i trattati internazionali in vigore al momento dell’esame. Non sono quindi oggetto d’esame i trattati internazionali firmati e – se necessario in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. – approvati dall’Assemblea federale, ma non ancora ratificati. Di norma trascorre inoltre un certo lasso di tempo tra la ratifica e l’entrata in vigore, poiché molti trattati internazionali entrano in vigore soltanto quando sono stati ratificati da un determinato numero di Stati. Spesso, inoltre, un trattato internazionale entra in vigore soltanto una volta decorso un determinato termine dall’ultima ratifica. Ratificando un trattato, la Svizzera dichiara il suo consenso a esservi vincolata. Una volta ratificato il trattato, la sua entrata in vigore è imminente e automatica, avendo dato la Svizzera il suo consenso definitivo. L’esame preliminare materiale terrà pertanto conto dei trattati ratificati dalla Svizzera, ma non ancora entrati in vigore.

Il diritto internazionale prevede disposizioni – soprattutto nelle risoluzioni dell’assemblea generale dell’ONU –dal carattere vincolante relativo o «debole», che la dottrina designa come «soft law»36. Anche se spesso la giurisprudenza vi fa riferimento perché può essere determinante nella creazione di nuove normative cogenti, la «soft law» non fa parte delle fonti del diritto internazionale37. Non è pertanto oggetto dell’esame preliminare materiale.

36 Kälin / Epiney / Caroni / Künzli, Völkerrecht. Eine Einführung, 3a ed., Berna 2010, pag. 256–266.

37 Rapporto, n. 4.1.