Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) – devono trovare un accordo impartendo le pertinenti istruzioni ai loro uffici. Se le divergenze sono insormontabili, spetta al Consiglio federale impartire istruzioni agli uffici. Indipendentemente da tali istruzioni il parere giuridico è di competenza dell’UFG e della DDIP. In tal modo s’intende evitare che i dipartimenti o il Consiglio federale possano avocare a sé la decisione (cfr. art. 47 cpv. 4 della legge del 21 marzo 199743 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).

1.2.3 Procedura d’esame

Le garanzie procedurali generali di cui all’articolo 29 Cost. valgono anche per l’esame preliminare materiale. In linea di massima è applicabile anche la legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa (PA). L’esame preliminare materiale si distingue tuttavia dalle tradizionali procedure amministrative per diverse peculiarità. In occasione dell’esame preliminare di iniziative popolari è ad esempio superfluo raccogliere prove su questioni controverse inerenti ai fatti. Il «fatto» è infatti già accertato in quanto costituito dal testo dell’iniziativa. Le autorità esaminanti si esprimono in merito a questioni giuridiche senza vincolare il comitato d’iniziativa e la procedura d’esame è nel complesso poco formalizzata. Il principio dell’oralità vi trova applicazione più spesso rispetto alle procedure amministrative tradizionali. L’oralità consente di guadagnare tempo e il contatto diretto tra le autorità e i promotori dell’iniziativa è indice del fatto che l’esame è un servizio offerto dall’Amministrazione.

Le autorità esaminanti provvedono affinché la procedura sia chiara. L’intera procedura e le sue tappe vengono annunciate tempestivamente ai promotori dell’iniziativa. Di comune accordo si può stabilire uno scadenziario. Un servizio centrale della Cancelleria federale funge da unico interlocutore per i promotori dell’iniziativa. Tale servizio coordina l’esame formale e quello materiale e garantisce il rapido flusso d’informazioni tra tutte le parti coinvolte. Ciò è un vantaggio anche per il comitato d’iniziativa: nonostante il coinvolgimento di più unità amministrative, il contatto con le autorità si svolge sempre per il tramite dello stesso interlocutore. In tutte le fasi della procedura il testo dell’iniziativa rimane in «custodia» presso il comitato d’iniziativa, che è l’unico a poter modificare il testo. Le autorità esaminanti non formulano proposte di modifica del testo, bensì sottopongono al comitato constatazioni giuridiche ed eventualmente pongono domande. Eccezionalmente, e su richiesta esplicita del comitato d’iniziativa, le autorità esaminanti possono partecipare all’elaborazione di una variante del testo conforme al diritto internazionale.

La procedura d’esame preliminare inizia nel momento in cui il testo dell’iniziativa è presentato alla Cancelleria federale. In seguito la procedura modello si svolge come segue:

– Come già previsto dal diritto vigente, iniziano i lavori preliminari per la tradu-

zione (cfr. art. 69 cpv. 3 LDP): la Cancelleria federale analizza la struttura linguistica e testuale del testo dell’iniziativa presentata e, se necessario, pone domande ai promotori dell’iniziativa. A seconda della lingua originale, l’analisi

43 RS 172.010

44 RS 172.021