Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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I testi delle iniziative sottoposti all’UFG e alla DDIP per la prima volta o, in seguito ad adeguamenti, nuovamente per l’esame materiale sono tradotti in tre lingue e firmati dal comitato d’iniziativa. Questi presupposti e la funzione della Cancelleria federale come unico interlocutore garantiscono che il parere giuridico si fondi sulla versione corretta del testo.

Il diritto d’iniziativa non consente di prorogare senza motivo l’inizio della raccolta delle firme45. Le autorità vanno pertanto obbligate per legge a procedere con celerità (cfr. sotto n. 2.1, commento all’art. 69 cpv. 6). Rispetto all’attuale procedura d’esame preliminare (solo formale) l’aggiunta dell’esame materiale comporta un prolungamento di pochi giorni o settimane. Va tuttavia tenuto conto di due circostanze. Innanzitutto è il comitato d’iniziativa stesso a determinare il tempo necessario per analizzare le constatazioni e le domande delle autorità riguardanti aspetti linguistici e giuridici del testo dell’iniziativa e, se del caso, adeguarlo. Questo lasso di tempo incide in modo decisivo sulla durata complessiva della procedura d’esame preliminare. In secondo luogo, durante le sessioni, i servizi linguistici della Cancelleria federale devono essere prioritariamente a disposizione del Parlamento e pertanto in tali periodi il tempo necessario per le traduzioni è leggermente superiore.

Il dialogo tra le autorità e il comitato d’iniziativa presuppone che quest’ultimo collabori in modo costruttivo. Esso può influenzare notevolmente le modalità e la durata dell’esame preliminare materiale. Tuttavia, nelle loro relazioni giuridiche di diritto pubblico anche i privati sono vincolati dal principio della buona fede. In caso di abuso del diritto, in particolare, le autorità esaminanti possono reagire con provvedimenti appropriati. Dopo varie tornate d’esame in seguito a numerose e ripetute modifiche del testo dell’iniziativa, possono ad esempio porre fine alla procedura emanando la propria decisione.

1.2.4 Altre caratteristiche dell’esame preliminare materiale

Nessun effetto vincolante del parere giuridico

Anche l’attuale esame preliminare formale rende spesso il comitato d’iniziativa consapevole delle lacune del testo originale e favorisce pertanto il dialogo tra i cittadini e le autorità. Con l’introduzione dell’esame preliminare materiale si aggiunge un nuovo servizio, comparabile a una consulenza giuridica, che illustra al comitato d’iniziativa se il loro progetto di riforma sia conforme al diritto vigente.

Il parere giuridico dell’UFG e della DDIP non esplica effetto vincolante. Anche se le autorità constatano una violazione di disposizioni cogenti o non cogenti del diritto internazionale, i promotori non sono tenuti a rinunciare all’iniziativa o ad adeguarne il testo. Neppure il Consiglio federale, nel messaggio all’attenzione del Parlamento, è vincolato dal parere giuridico dell’UFG e della DDIP. E infine anche l’Assemblea federale decide in merito alla validità dell’iniziativa senza essere vincolata giuridicamente al risultato dell’esame preliminare materiale. Inoltre, analogamente a quanto previsto dal diritto vigente (cfr. art. 173 cpv. 1 lett. f Cost.), l’Assemblea federale è libera di decidere se accogliere la proposta del Consiglio federale di dichiarare valida o nulla l’iniziativa. Tuttavia, sia il Consiglio federale sia l’Assemblea federale

45 Cfr. DTF 108 Ia 165 consid. 2.