Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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Non sono inoltre oggetto dell’esame preliminare materiale le altre condizioni di validità di cui all’articolo 139 capoverso 3 Cost., ossia l’unità della forma e quella della materia. Nella prassi queste due condizioni di validità non hanno quasi mai posto problemi degni di nota38. D’altronde una valutazione affidabile dell’unità della materia richiederebbe la partecipazione degli uffici federali competenti, il che tenderebbe a rendere la procedura d’esame più onerosa e lunga. Del resto il mandato parlamentare non chiede di estendere l’esame all’unità della forma e della materia e tale estensione non contribuirebbe in alcun modo a evitare i conflitti tra diritto internazionale e diritto nazionale. Queste due condizioni di validità continueranno a essere esaminate, dopo la riuscita dell’iniziativa, nel messaggio del Consiglio federale all’attenzione del Parlamento.

In linea di massima, infine, non rientra nell’esame preliminare materiale neppure la tecnica legislativa, in particolare le questioni interenti alla struttura e alla collocazione della norma costituzionale proposta. Tuttavia, le autorità che svolgono l’esame preliminare devono informare i promotori dell’iniziativa su evidenti insensatezze. Lo si evince anche dall’obbligo costituzionale che impone allo Stato di agire secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.).

Autorità competenti e procedura in caso di divergenze in seno all’Amministrazione

La Cancelleria federale continuerà a occuparsi dell’esame preliminare formale delle iniziative popolari. Trasmetterà tutte le iniziative popolari all’UFG e alla DDIP, cui compete congiuntamente l’esame preliminare materiale. L’UFG è l’autorità competente e il centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche39. Se si tratta di questioni giuridiche concernenti il diritto internazionale e le relazioni esterne, tale funzione è assunta dalla DDIP40. Già oggi queste due autorità sottopongono gli atti legislativi della Confederazione a un controllo normativo preventivo41. Hanno dimestichezza nel trattare questioni di diritto costituzionale e internazionale e sono abituate a lavorare insieme. Secondo il diritto vigente, la Cancelleria federale provvede affinché i diritti popolari possano essere esercitati conformemente alla Costituzione federale e alla legislazione sui diritti politici e affinché tutte le votazioni ed elezioni federali si svolgano correttamente. È inoltre compito della Cancelleria federale garantire, nelle lingue ufficiali, la qualità dei testi destinati alla pubblicazione e di altri testi importanti42. La Cancelleria federale è pertanto l’autorità idonea a fungere da servizio di contatto e di coordinamento per l’esame preliminare formale e quello materiale (cfr. n. 1.2.3). L’idoneità di altre autorità è esaminata al numero 1.3.1.

Di regola l’UFG e la DDIP dovrebbero accordarsi rapidamente su un parere giuridico comune. Eventuali divergenze andrebbero eliminate tra i due uffici. Se eccezionalmente dovessero permanere divergenze, i dipartimenti competenti – ossia il

38 Solo in due occasioni l’Assemblea federale ha dichiarato nulla un’iniziativa per violazione dell’unità della materia (cfr. nota 2).

39 Art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del 17 nov. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, RS 172.213.1.

40 Art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza del 20 apr. 2011 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri, RS 172.211.1.

41 Cfr. il rapporto del Consiglio federale del 5 mar. 2010 sul rafforzamento del controllo normativo preventivo, FF 2010 1939.

42 Art. 1 cpv. 4 lett. a e 3 cpv. 2 dell’ordinanza del 29 ott. 2008 sull’organizzazione della Cancelleria federale, RS 172.210.10.