Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
dovranno tenere conto degli argomenti e del risultato dell’esame preliminare materiale.
Dopo l’esame preliminare, il dibattito sulle richieste dell’iniziativa può condurre a nuovi risultati giuridici. È tuttavia poco probabile che il Consiglio federale e il Parlamento giudichino contraria al diritto internazionale un’iniziativa che nell’esame preliminare vi era risultata conforme. Ciò potrebbe tutt’al più succedere se dopo l’esame preliminare si verificassero importanti cambiamenti nel campo d’applicazione dell’iniziativa46. Non si può escludere neppure il contrario, ossia il caso in cui l’UFG e la DDIP individuano un conflitto tra l’iniziativa e il diritto internazionale e in seguito il comitato d’iniziativa o altri analizzano gli argomenti giuridici ed espongono con motivi fondati la possibilità di un’applicazione o attuazione conforme, convincendo quindi il Consiglio federale e il Parlamento.
Contenuto del parere dell’autorità e informazione del pubblico
Per espletare l’effetto desiderato, il parere giuridico dell’UFG e della DDIP deve essere reso pubblico sia su ogni lista delle firme sia nel Foglio federale, che può essere consultato nella versione stampata o in Internet47.
L’Amministrazione federale deve motivare il proprio parere giuridico. Interpretando la norma costituzionale proposta, ne individua il senso e ne illustra, sotto forma di perizia, l’eventuale non conformità agli impegni internazionali della Svizzera. Al fine di concludere quanto prima l’esame preliminare, l’Amministrazione federale motiverà il proprio parere soltanto in modo sommario. Se manifestamente non vi è alcuna contraddizione con il diritto internazionale, la motivazione può essere molto breve. A queste condizioni anche le traduzioni nelle tre lingue ufficiali possono essere redatte per tempo. In caso di adozione degli progetti B e C (cfr. n. 1.2.7), va illustrata e motivata anche la compatibilità della norma costituzionale proposta con il contenuto essenziale dei diritti fondamentali della Costituzione federale.
L’esame preliminare materiale riguardante la conformità con il diritto internazionale può sfociare in tre risultati: la constatazione di un’incompatibilità con disposizioni cogenti del diritto internazionale, la constatazione di un’incompatibilità con disposizioni non cogenti del diritto internazionale o la constatazione della conformità dell’iniziativa popolare con i pertinenti impegni internazionali della Svizzera. Una specifica frase modello (osservazione standard) riassume il risultato dell’esame sulla conformità al diritto internazionale (cfr. n. 2.1, commento all’art. 69 cpv. 5). L’esame preliminare materiale riguardante la conformità con l’essenza dei diritti fondamentali della Costituzione federale porta a un risultato positivo o negativo, anch’esso riassunto con un’osservazione standard.
Secondo il diritto vigente la decisione dell’esame preliminare pubblicata nel Foglio federale deve contenere il titolo, il testo e i nomi dei promotori dell’iniziativa (art. 69 cpv. 4 LDP). In futuro la decisione dovrà contenere anche il risultato dell’esame materiale, ossia l’osservazione standard sulla conformità con il diritto internazionale e i diritti fondamentali nella loro essenza. La motivazione completa
46 Cfr. Rapporto, n. 9.6.2.1.
47 www.admin.ch/ch/i/ff/index.html