Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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– il divieto di rinviare o estradare qualcuno in uno Stato in cui rischia la tortura o

un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (principio del «non-refoulement», art. 25 cpv. 3 Cost.);

– il divieto di ingerenza nella proprietà in quanto istituto giuridico, come nucleo

intangibile della garanzia della proprietà (cfr. art. 26 Cost.)55;

– il divieto di costringere un individuo a esercitare una determinata professione o

attività commerciale, in quanto nucleo intangibile della libertà economica (cfr. art. 27 Cost.).

Dato che il testo costituzionale lascia alle autorità che applicano il diritto un certo margine di manovra per definire il nucleo intangibile di ciascun diritto fondamentale, questa lista è destinata a evolvere, e in futuro potrebbero aggiungersi altre garanzie. L’esistenza di un contenuto essenziale permetterà di garantire la tutela assoluta di determinati valori fondamentali nonostante i mutamenti futuri del diritto e della società.

Va per altro osservato che alcune di queste garanzie coincidono con le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Tale legame sarà analizzato più sotto.

Qualora l’essenza dei diritti fondamentali diventasse un nuovo motivo di nullità delle iniziative popolari, anche l’Assemblea federale parteciperebbe alla precisazione di questa nozione. Quanto al potere costituente, esso rimarrebbe ovviamente libero di contribuire allo sviluppo del contenuto essenziale dei diritti fondamentali adottando norme esplicite a tale proposito56.

Nel 1999 il potere costituente aveva d’altronde già fatto un passo in questa direzione inserendo in varie disposizioni che tutelano i diritti fondamentali formulazioni che suggeriscono il carattere assoluto di un diritto o di una parte di esso. Siffatte formulazioni («... è vietata» o «nessuno può essere costretto a ...») si trovano ad esempio agli articoli 10 capoverso 1 secondo periodo (divieto della pena di morte), 15 capoverso 4 (divieto di essere costretto a seguire una religione) e 25 capoverso 3 (principio del «non-refoulement»). Non sono tuttavia sempre di carattere definitivo: in particolare non si può concludere dall’assenza di una siffatta formulazione che il diritto fondamentale in questione non contenga un nucleo intangibile57.

54 Il divieto di estradizione (nel senso della consegna di una persona alle autorità di un altro Stato ai fini del perseguimento penale o dell’esecuzione di una pena) è di carattere «relativo», in quanto non applicabile in caso di consenso dell’interessato. Non è inoltre considerata un’estradizione la consegna a una corte (penale), p.es. in virtù dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 lug. 1998 (RS 0.312.1). Cfr. Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2007, art. 25 n. marg. 7 seg..

55 Critico a tale proposito: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2007, ad art. 26, n. marg. 23, e ad art. 36, n. marg. 24.

56 Cfr. Rapporto complementare, n. 4.2.2.2.

57 Viceversa la presenza di una siffatta formulazione non sempre permette di concludere con certezza che esista un nucleo intangibile. In tale contesto la dottrina cita in particolare l’esempio dell’art. 23 cpv. 3 Cost. Cfr. a tale proposito Pascal Mahon, art. 36 Cost., in: Aubert / Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, art. 36, n. marg. 19; inoltre Regina Kiener / Walter Kälin, Grundrechte, Berna 2007, pag. 61.