Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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pertanto essere definito sulla base dei materiali costituzionali e procedendo al confronto con le costituzioni cantonali oppure studiando la dottrina. Nel contesto dell’articolo 36 capoverso 4, tale compito spetta soprattutto al Tribunale federale, il quale ha ad esempio affermato che il diritto all’aiuto in situazione di bisogno (art. 12 Cost.) costituisce un minimo assoluto che non può essere ulteriormente limitato. In altre parole, la sfera di protezione di questo diritto e il suo nucleo intangibile coincidono51.

L’essenza dei vari diritti fondamentali esplicitamente menzionati nella Costituzione federale o ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina comprende le garanzie seguenti52:

– il divieto di privare qualcuno arbitrariamente della vita (art. 10 cpv. 1 primo

periodo Cost.) e il divieto della pena di morte (art. 10 cpv. 1 secondo periodo Cost.), in quanto nucleo intangibile del diritto alla vita;

– il divieto della tortura e di ogni altro genere di trattamento o punizione crudele,

inumano o degradante (art. 10 cpv. 3 Cost.), in quanto nucleo intangibile del diritto all’integrità fisica e psichica;

– il diritto all’aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.);

– il divieto del matrimonio forzato, in quanto nucleo intangibile del diritto al

matrimonio (cfr. art. 14 Cost.);

– il divieto di costringere qualcuno ad aderire a una comunità religiosa o a farne

parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso (art. 15 cpv. 4 Cost.), in quanto nucleo intangibile della libertà di coscienza e di credo;

– il divieto di costringere con la forza un individuo a identificarsi con

un’opinione altrui, in quanto nucleo intangibile della libertà d’opinione (cfr. art. 16 Cost.);

– il divieto della censura preliminare sistematica (art. 17 cpv. 2 Cost.), in quanto

nucleo intangibile della libertà dei media53;

– la libera scelta della lingua in ambito privato, in quanto nucleo intangibile della

libertà di lingua (cfr. art. 18 Cost.);

– il divieto di espellere dal Paese le persone di cittadinanza svizzera (ossia di

impartire loro l’ordine di lasciare il territorio svizzero comprensivo del divieto di rimpatriare; art. 25 cpv. 1 primo periodo Cost.)54;

51 DTF 131 I 166, 176; cfr. anche Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, n. marg. 249.

52 Cfr. Rapporto complementare, n. 4.2.2.2, nonché, tra le opere scientifiche, Regina Kiener / Walter Kälin, Grundrechte, Berna 2007, pag. 117 segg., e Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, n. marg. 248 segg.

53 Critico a tale proposito Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2007, ad art. 17, n. marg. 16.