Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
Diritti fondamentali contemplati
I diritti fondamentali contemplati sono quelli garantiti dalla Costituzione federale. I diritti garantiti dal diritto internazionale sono invece toccati soltanto indirettamente, dato che l’elenco dei diritti fondamentali della Costituzione federale riprende ampiamente i diritti garantiti da convenzioni internazionali quali la CEDU o i Patti I e II dell’ONU (per il nesso tra contenuto essenziale dei diritti fondamentali e diritto internazionale, si veda anche qui di seguito il paragrafo «Rapporto con il diritto internazionale»).
Quanto ai diritti fondamentali costituzionali, l’esistenza di un nucleo intangibile è riconosciuto soprattutto a determinate libertà individuali. È invece irrisolta la questione dell’esistenza di un nucleo intangibile per le categorie di diritti fondamentali diverse dalle libertà individuali, in particolare i diritti di uguaglianza e quelli procedurali58.
Le restrizioni dell’articolo 36 non sono applicabili, perlomeno non del tutto, al principio dell’uguaglianza e al divieto di discriminazione (art. 8 Cost.)59. Alcuni autori sono tuttavia del parere che il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) costituisca il nucleo intangibile del diritto all’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.). Per quanto noto, il Tribunale federale, che ha spesso esaminato l’articolo 8 capoverso 2, non ha mai condiviso questo parere. Allo stato attuale della giurisprudenza, l’articolo 8 capoverso 2 può essere oggetto di restrizioni: una differenza di trattamento fondata su elementi quali l’origine, la razza, il sesso, la posizione sociale, ecc. può essere giustificata se si basa su motivi seri e pertinenti60. Indipendentemente dalla questione dell’esistenza di un nucleo intangibile del principio dell’uguaglianza, si può pertanto concludere che, allo stato attuale della giurisprudenza, tale nucleo non è costituito dal divieto di discriminazione.
Quanto alle garanzie procedurali (art. 29-32 Cost.), la questione del nucleo intangibile non si pone, poiché qualsiasi ingerenza costituisce necessariamente una violazione dei diritti fondamentali61. È senza dubbio per questa ragione che nella prassi amministrativa e giudiziaria non vi è un dibattito sull’essenza delle garanzie procedurali.
Estendendo i motivi di nullità all’essenza dei diritti fondamentali, le garanzie toccate sono pertanto le libertà individuali per le quali è stata riconosciuta l’esistenza di un nucleo intangibile. Per contro, né il divieto di discriminazione né le garanzie procedurali sono incluse in questo nuovo motivo di nullità. Affinché possano costituire un limite materiale autonomo alla revisione costituzionale, occorrerebbe menzionarli esplicitamente62.
Autorità competente e conseguenza giuridica
Secondo la Costituzione federale, il compito di pronunciarsi sulla validità delle iniziativa popolari compete all’Assemblea federale (art. 139 cpv. 3 Cost.), la quale
58 Cfr. Rapporto complementare, n. 4.2.3.2 e 4.2.5.
59 Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3a ed., Berna 2011, §7 n. marg. 95.
60 Cfr. DTF 135 I 49 consid. 4.1 e i rimandi citati.
61 Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3a ed., Berna 2011, §7 n. marg. 114. Più critico: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2007, ad art. 36, n. marg. 4.
62 Cfr. Rapporto complementare, n. 4.2.3.2, in fine, e n. 4.2.4, in fine.