Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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tuzione federale, l’impulso può essere dato dai cittadini o dalle autorità e ne conseguirebbe, a seconda dei casi, una riduzione o un’estensione dei limiti materiali posti alla revisione della Costituzione federale.
Le conseguenze dell’introduzione dell’essenza dei diritti fondamentali come limite posto alla revisione della Costituzione federale sono di natura procedurale, in quanto gli autori di una proposta contraria al nucleo intangibile di un diritto fondamentale devono dapprima modificare il limite in questione. In altre parole devono, in una prima fase, modificare la regola generale che sancisce il limite costituito dall’essenza dei diritti fondamentali (cfr. art. 139 cpv. 3, 194 cpv. 2 e 193 cpv. 4 Cost.). In alternativa potrebbero modificare la disposizione che garantisce il diritto fondamentale in questione precisando il suo contenuto essenziale. Soltanto in una seconda tappa potrà poi essere lanciata la proposta materiale di revisione della Costituzione federale. Questa procedura in due tappe sarà applicata sia alle iniziative popolari che alle proposte delle autorità. Il limite del contenuto essenziale dei diritti fondamentali offre in tal modo una certa garanzia, senza essere trasformata in una clausola eterna.
Rapporto con il diritto internazionale
La misura proposta pone l’accento sulla concordanza tra iniziative popolari e diritti fondamentali piuttosto che su una migliore compatibilità con il diritto internazionale. Esiste tuttavia uno stretto legame tra questi due obiettivi. La nozione di essenza dei diritti fondamentali, così come intesa dalla Costituzione federale, non ha un’equivalente preciso nel diritto internazionale. In particolare, la dottrina e la giurisprudenza non riconoscono l’esistenza di un nucleo intangibile dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU. La nozione di essenza dei diritti fondamentali equivale tuttavia a determinati diritti umani elementari che fanno parte della ius cogens (p. es. il divieto di tortura, cfr. sopra, n. 1.1.2) o alle garanzie inderogabili anche in stato di necessità, contenute ad esempio nella CEDU. Tali garanzie fanno parte delle «disposizioni cogenti del diritto internazionale» ai sensi dell’articolo 139 capoverso 3, 193 capoverso 4 e 194 capoverso 2 e, come tali, costituiscono già un limite materiale posto alla revisione della Costituzione federale. Vi sono pertanto sovrapposizioni e punti di contatto tra le disposizioni cogenti del diritto internazionale e l’essenza dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale, poiché le prime sono una delle fonti per la seconda64.
La misura proposta intende migliorare la compatibilità delle iniziative popolari con i diritti fondamentali. Allo stesso tempo l’estensione dei limiti materiali all’essenza dei diritti fondamentali contribuisce a prevenire i conflitti tra le iniziative popolari e il diritto internazionale. Il nuovo limite permetterà infatti di evitare che vengano adottate disposizioni costituzionali contrarie alle norme di trattati internazionali importanti (in particolare nel settore dei diritti dell’uomo) o a norme che fanno parte del diritto internazionale consuetudinario e il cui contenuto corrisponde a quello del nucleo intangibile dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale.
Esempi
Se il rispetto dell’essenza dei diritti fondamentali dovesse diventare una condizione di validità delle iniziative popolari, l’Assemblea federale dovrebbe ad esempio
64 Per le sovrapposizioni e i punti di contatto si veda il Rapporto complementare, n. 4.2.2.3 e 4.2.5, inoltre Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Berna 2007, pag. 62.