Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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deve quindi anche verificare che un’iniziativa popolare non violi l’essenza di un diritto fondamentale. Nel messaggio sull’iniziativa popolare, il Consiglio federale deve in precedenza esprimere il proprio parere sulla questione.

L’Assemblea federale decide in merito alla validità dell’iniziativa quando quest’ultima è formalmente riuscita, ossia dopo la raccolta delle firme e dopo la constatazione della Cancelleria federale che è stato raccolto il numero di firme valide prescritto dalla Costituzione federale. La decisione è pertanto resa soltanto dopo l’esame preliminare formale della Cancelleria federale e dopo l’esame preliminare materiale dell’UFG e della DDIP proposto in questa sede (vedi sopra, n. 1.2.2).

Se giunge alla conclusione che l’iniziativa viola il contenuto essenziale di un diritto fondamentale, l’Assemblea federale dovrebbe dichiararla in tutto o in parte nulla. La decisione non può essere impugnata in altra istanza. Un’iniziativa che l’Assemblea federale dichiara nulla non sarà sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

Progetti proposti dal Popolo o dalle autorità

Analogamente alle disposizioni cogenti del diritto internazionale, il contenuto essenziale dei diritti fondamentali costituisce un limite materiale sia per le revisioni costituzionali proposte e preparate dalle autorità sia per quelle proposte da un’iniziativa popolare. I requisiti che devono soddisfare le revisioni della Costituzione non possono dipendere dal loro autore. Pertanto, da questo punto di vista il Popolo e l’Assemblea federale sono equiparati: la revisione totale della Costituzione federale proposta dalle autorità o le revisioni parziali proposte dall’Assemblea federale o dal Consiglio federale come pure i controprogetti alle iniziative popolari devono soddisfare le stesse condizioni di validità delle iniziative popolari. Il nuovo motivo di nullità costituito dal contenuto essenziale dei diritti fondamentali si applicherà quindi anche ai progetti proposti dalle autorità. Non cambia nulla il fatto che per le revisioni proposte dalle autorità la Costituzione federale non preveda, contrariamente alle iniziative popolari, la possibilità di dichiararle nulle in tutto o in parte. (cfr art. 139 cpv. 3, 193 cpv. 4 e 194 cpv. 2 Cost.). Qualora l’Assemblea federale dovesse esaminare la validità di una revisione costituzionale da essa stessa proposta, nel giudicare i motivi di nullità essa dovrebbe dar prova del medesimo rigore applicato alle iniziative popolari63. Il Consiglio federale non ritiene che vi siano motivi pertinenti per un trattamento particolare dei progetti di revisione costituzionali proposti dalle autorità.

Possibilità di modificare i motivi di nullità

Anche se il contenuto essenziale dei diritti fondamentali diventasse un nuovo limite posto alle revisioni della Costituzione federale, tale limite non verrebbe tuttavia fissato una volta per tutte. Le cosiddette clausole eterne, previste ad esempio dalla Costituzione tedesca (cfr. sotto n. 1.5), sono infatti estranee al diritto costituzionale svizzero: nella Costituzione federale non esistono disposizioni che non possano essere sottoposte a revisione. Il potere costituente è pertanto libero in qualsiasi momento di revocare, del tutto o in parte, la sua decisione sul contenuto essenziale dei diritti fondamentali. Potrebbe quindi decidere di sopprimere tale limite o di precisarlo adottando, per determinati diritti fondamentali, una disposizione che descrive il loro contenuto essenziale. Come per ogni revisione parziale della Costi-

63 Cfr. Rapporto complementare, n. 2.4.4.