Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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dichiarare nulla un’iniziativa popolare che chiede di reintrodurre la pena di morte. Tale iniziativa violerebbe infatti l’essenza del diritto fondamentale alla vita (art. 10 cpv. 1 secondo periodo Cost.). Dovrebbe altresì dichiarare nulla un’iniziativa che mira ad autorizzare la tortura o l’uso del siero della verità al fine di prevenire atti terroristici, poiché tale iniziativa violerebbe l’essenza del diritto al rispetto dell’integrità fisica e psichica. Secondo alcuni autori lo stesso varrebbe per un’iniziativa che chiedesse la sterilizzazione forzata e sistematica dei delinquenti sessuali65.

Per contro, le recenti iniziative popolari menzionate qui di seguito, che presentavano problemi di compatibilità con il diritto internazionale, ma non erano contrarie alle disposizioni cogenti del diritto internazionale, non sarebbero state dichiarate nulle per violazione dell’essenza dei diritti fondamentali: l’iniziativa «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati» (accettata nel 2010)66, l'iniziativa «contro l’edificazione di minareti» (accettata nel 2009)67, l’iniziativa «per naturalizzazioni democratiche» (respinta nel 2008)68 e l’iniziativa sull’internamento a vita (accettata nel 2004)69. Inoltre, l’iniziativa popolare «per una politica d’asilo razionale», che all’epoca l’Assemblea federale ha dichiarato nulla perché contraria alle disposizioni cogenti del diritto internazionale (principe del «non-refoulement»)70, sarebbe stata dichiarata nulla anche per violazione dell’essenza dei diritti fondamentali della Costituzione federale, poiché il principio del «non-refoulement» è garantito in modo assoluto dall’articolo 25 capoverso 3 Cost.

Il Consiglio federale ritiene che un’estensione dei limiti materiali posti alla revisione della Costituzione federale non debba avere principalmente l’obiettivo di escludere in futuro le iniziative popolari il cui contenuto è contrario al diritto internazionale ordinario, ma piuttosto quello di salvaguardare i valori fondamentali del nostro diritto costituzionale. Occorrerebbe quindi optare per una soluzione conforme alla nostra concezione dei diritti popolari, che si integri facilmente nell’attuale sistema di revisione della Costituzione federale. L’essenza dei diritti fondamentali si offre come soluzione anche perché costituisce già un limite autonomo vincolante per il legislatore.

65 Per questi esempi e altri, cfr. Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Berna 2007, pag. 141 segg., in particolare pag. 144, e Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten. Geltung, Dogmatik, inhaltliche Ausgestaltung, Berna 2001, pag. 418 segg.

66 Cfr. il messaggio del 24 giu. 2009 concernente l’iniziativa popolare «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», FF 2009 4427 e il pertinente decreto federale del 18 giu. 2010, FF 2010 3717.

67 Cfr. il messaggio del 27 ago. 2008 concernente l’iniziativa popolare «Contro l’edificazione di minareti», FF 2008 6659 e il pertinente decreto federale del 12 giu. 2009, FF 2009 3763.

68 Cfr.il messaggio del 25 ott. 2006 relativo all’iniziativa popolare federale «per naturalizzazioni democratiche», FF 2006 8205 e il pertinente decreto federale del 5 ott. 2007, FF 2007 6297.

69 Cfr. il messaggio del 4 apr. 2001 concernente l’iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia», FF 2001 3063 e il pertinente decreto federale del 20 giu. 2003, FF 2003 3833

70 Cfr. il messaggio del 22 giu. 1994 sulle iniziative popolari «Per una politica d’asilo razionale» e «contro l’immigrazione clandestina», FF 1994 III 1338.