Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

federale respingesse uno dei due oggetti, l’altro potrà essere portato avanti. Se l’Assemblea federale dovesse accettare la revisione della LDP (progetto A), questi sarà sottoposto a referendum facoltativo, mentre la revisione della Costituzione federale (progetto B) sottostà al referendum obbligatorio, per cui dovrà obbligatoriamente essere sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Il progetto C presenta un legame giuridico con entrambi gli altri progetti. Infatti, affinché l’essenza dei diritti fondamentali sia contemplata nell’esame preliminare materiale delle iniziative popolari, tale esame deve essere introdotto nella LDP e il rispetto dell’essenza dei diritti fondamentali deve essere sancito dalla Costituzione federale come condizione di validità delle iniziative popolari.

Se il progetto A è respinto dal Parlamento, oppure dal Popolo in caso di referendum, il progetto C diventa privo di oggetto. Se il Parlamento oppure il Popolo e i Cantoni respingono il progetto B, il progetto C, oltre a essere privo di oggetto, diventa anche privo di una base costituzionale.

Qualora l’Assemblea federale accettasse tutti e tre i progetti, si potrà procedere nel modo seguente: dopo l’adozione da parte dell’Assemblea federaleil progetto C non sarà pubblicato subito, affinché il termine di referendum non inizi a decorrere prima della votazione sulla revisione della Costituzione federale (progetto B). Se riesce il referendum contro il progetto A, il Popolo potrà esprimersi prima sul progetto A e successivamente sul progetto B oppure allo stesso tempo su entrambi i progetti. Se il Popolo e i Cantoni accettano il progetto B e non è stato lanciato il referendum contro il progetto A oppure quest’ultimo è stato accettato nella votazione popolare, il progetto C sarà pubblicato e il termine di referendum inizierà a decorrere. Le clausole finali del progetto C dovranno essere redatte in tal senso. Per permettere che la revisione della Costituzione federale (progetto B) e il progetto C possano entrare in vigore contemporaneamente, il Consiglio federale dovrà determinare l’entrata in vigore sia del decreto federale sulla revisione costituzionale sia della modifica della LDP. Questa soluzione ha il vantaggio di essere semplice ed è inoltre conforme alla cronologia e alla logica materiale, poiché tiene conto dell’indipendenza dei progetti A e B.

In alternativa è possibile prevedere di sottoporre al voto dapprima la revisione della Costituzione federale. In tal caso, dopo l’adozione da parte dell’Assemblea federale, la pubblicazione dei progetti A e C (revisione della LDP) sarà posticipata in attesa del risultato della votazione sulla revisione costituzionale (progetto B). Successivamente i progetti A e C saranno pubblicati e, se non viene lanciato il referendum o se entrambi i progetti saranno accettati nella votazione popolare, questi entreranno in vigore contemporaneamente. Più precisamente il progetto A, che introduce l’esame preliminare materiale, entrerà in vigore senza la modifica prevista dal progetto C, la quale entrerebbe in vigore con quest’ultimo. Anche in questo caso il Consiglio federale dovrà stabilire la data d’entrata in vigore del decreto federale in maniera tale che essa coincida con quella prevista per o entri in vigore contemporaneamente al progetto C. Questa soluzione rispetta la gerarchia delle norme (prima si vota sulla revisione della Costituzione federale e poi sulle revisioni legislative), ma ha lo svantaggio di creare un legame artificiale tra i progetti A e B, anche se il secondo non costituisce la base costituzionale del primo.