Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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popolari rimarranno uno strumento che permette di reagire tempestivamente a problemi di attualità.
In adempimento del postulato 10.3885 della CIP-N del 21 ottobre 2010 («Decisione concernente la validità di un'iniziativa popolare prima della raccolta delle firme»), il Consiglio federale ha valutato l’idoneità di altri organi esaminanti e ha constatato che, se s’intende mantenere il carattere non vincolante (consultativo) dell’esame preliminare materiale, una commissione parlamentare, l’Assemblea federale e il Tribunale federale non sono idonei come autorità esaminanti72. Il Tribunale federale ha il compito di decidere in modo vincolante in merito a controversie giuridiche e non quello di redigere semplici pareri. Se l’esame fosse affidato a una commissione parlamentare o all’Assemblea federale, tali organi parlamentari dovrebbero occuparsi due volte dello stesso oggetto: nell’ambito dell’esame preliminare prima della raccolta delle firme e in occasione della decisione sulla validità dopo la riuscita formale dell’iniziativa. Lo svantaggio più importante di questa soluzione è la lunga durata dell’esame parlamentare, che impedirebbe ai promotori di un’iniziativa di reagire tempestivamente a problemi di scottante attualità con la raccolta di firme. Il Consiglio federale ritiene inoltre inappropriato anticipare la decisione dell’Assemblea federale sulla validità dell’iniziativa. In generale va osservato che la legittimazione dell’organo esaminante o decisionale competente deve essere maggiore se interviene in una fase più avanzata della procedura73. Ciò significa che in una fase precoce un’autorità amministrativa è più idonea del Governo o del Parlamento a svolgere l’esame (non vincolante). La soluzione proposta con il presente progetto, che prevede di affidare l’esame preliminare all’UFG e alla DDIP, si fonda su queste considerazioni.
Su incarico dell’UFG, il «Zentrum für Demokratie Aarau» (ZDA) ha redatto una perizia74 sull’esame preliminare materiale. La perizia giunge alla conclusione che la procedura proposta non contribuisca a migliorare la relazione tra diritto internazionale e diritto nazionale. Il ZDA propone una soluzione che affidi la decisione sulla validità alla Cancelleria federale o al Consiglio federale, prima della raccolta delle firme. Tale decisione potrebbe essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. La competenza di decidere sulla validità sarebbe pertanto tolta all’Assemblea federale. Questa proposta si basa sulla seguente opinione espressa nella perizia del ZDA: «Soltanto il giudice, e non il Popolo o il Parlamento, è in grado di decidere in modo vincolante se una norma – ovvero una legge o un’iniziativa – sia sufficientemente determinata, giustificata e proporzionata allo scopo» (traduzione)75. La perizia del ZDA non contempla tuttavia che il Consiglio federale e il Parlamento hanno più volte rifiutato un modello che prevede il controllo da parte di un’autorità giudiziaria76 e che la soluzione proposta nel presente rapporto esplicativo attua due mozioni
72 Rapporto complementare, n. 3.3 e (con un atteggiamento critico nei confronti del coinvolgimento del Tribunale federale) Rapporto, n. 9.6.2.2.
73 Ulrich Häfelin / Walter Haller / Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8a ed., Zurigo 2012, n. marg. 1800b.
74 Perizia ZDA del 15 ott. 2012 «Kritische Begutachtung des materiellen Vorprüfungsverfahrens für Volksinitiativen im Bund».
75 Perizia ZDA, n. marg. 15.
76 Cfr. sopra n. 1.1.4 e sotto n. 5.1.2 nonché, per i motivi, le indicazioni nel Rapporto complementare, n. 3.3, e nel Rapporto, n. 9.6.2.2. Inoltre, il 13 apr. 2011 il Consiglio nazionale ha deciso di non dare seguito all’iniziativa parlamentare 09.521 (Moret Isabelle, Validità delle iniziative popolari. Decisione giuridica prima della raccolta delle firme).