Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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trasmesse dal Parlamento (cfr. sopra n. 1.1.5). Non tiene pertanto sufficientemente conto delle circostanze concrete e non risponde alle domande poste.
1.3.2 Estensione dei motivi di nullità all’essenza dei diritti fondamentali
La proposta di porre il rispetto dell’essenza dei diritti fondamentali come nuovo limite materiale alla revisione della Costituzione federale comporta alcuni vantaggi. Il criterio scelto è un concetto giuridico già contenuto nel testo costituzionale (art. 36 cpv. 4 Cost.). Almeno per una parte delle libertà più importanti esiste una definizione materiale del nucleo intangibile e pertanto sono a disposizione criteri d’analisi sufficientemente precisi e praticabili che permettono di esaminare la validità dei progetti di revisione della Costituzione federale. Il numero dei casi in cui una revisione della Costituzione potrebbe essere dichiarata nulla aumenta, ma in misura ragionevole, il che rafforza lo Stato di diritto salvaguardando nel contempo la democrazia diretta. Il contenuto essenziale dei diritti fondamentali non costituisce un limite più alto rispetto a quello delle garanzie più importanti del diritto internazionale (disposizioni cogenti del diritto internazionale e le garanzie inderogabili anche in stato di necessità) tranne nel caso in cui la Costituzione federale preveda diritti specifici. Infine, ed è questo l’obiettivo principale della proposta, l’estensione dei limiti materiali all’essenza dei diritti fondamentali contribuirebbe a migliorare sensibilmente la coerenza dell’ordinamento giuridico svizzero, impedendo conflitti tra determinati valori fondamentali della nostra Costituzione e i diritti generati dalle iniziative popolari. La soluzione proposta permetterebbe anche di evitare certi conflitti con il diritto internazionale, in particolare con trattati internazionali importanti sui diritti dell’uomo, nella misura in cui questi contengano disposizioni il cui contenuto equivale all’essenza dei diritti fondamentali della Costituzione federale.
Il nuovo motivo di nullità non permette tuttavia di impedire tutti i potenziali conflitti tra il diritto internazionale e i progetti costituzionali. Le iniziative popolari contrarie agli impegni internazionali della Svizzera continueranno a essere dichiarate valide, a patto che non violino le diposizioni cogenti del diritto internazionale o l’essenza dei diritti fondamentali. D’altronde, anche se la definizione generale e la funzione tutelante (assoluta) dell’essenza dei diritti fondamentali sono oggi perfettamente chiare, lo stesso non si può dire della definizione concreta, almeno per una parte dei diritti fondamentali. In particolare, nella dottrina e nella giurisprudenza non vi è unanimità in merito all’esistenza di un nucleo intangibile dei diritti sociali o del principio dell’uguaglianza giuridica. L’essenza dei diritti fondamentali non è quindi un criterio del tutto consolidato. Va però osservato che lo stesso vale, nel diritto costituzionale vigente, per le disposizioni cogenti del diritto internazionale. È d’altronde probabile che, in caso di adozione della presente proposta, l’essenza di ciascun diritto fondamentale venga progressivamente precisato dal potere costituente o dal legislatore federale (se la Costituzione gli conferisce il mandato di concretizzare un diritto fondamentale;cfr. p. es art. 8 cpv. 3 Cost.) oppure dalla giurisprudenza.
Il Consiglio federale ritiene che l’estensione all’essenza dei diritti fondamentali dei limiti materiali posti alla revisione della Costituzione federale sia una soluzione appropriata e equilibrata per attenuare i problemi più urgenti posti da iniziative popolari contrarie a determinati diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale. Nel contempo questa soluzione rispetta i diritti