Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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popolari, e quindi il principio della democrazia, e corrisponde alla concezione specificamente svizzera dei diritti fondamentali e dei diritti dell’uomo.
Nel Rapporto complementare il Consiglio federale aveva presentato altre possibili soluzioni, esaminando in particolar la possibilità di fare del mancato rispetto del divieto di discriminazione di cui all’articolo 8 capoverso 2 Cost. un nuovo motivo di nullità delle iniziative popolari77. Il divieto di discriminazione costituisce un valore fondamentale della Costituzione federale. Ha contribuito in maniera decisiva a integrare in un unico Stato i diversi gruppi di popolazione presenti sul territorio della Confederazione e a garantire la pace interna, uno dei fondamenti più importanti della stabilità e del successo della Svizzera. Nella società odierna, sempre più caratterizzata dal pluralismo, dalla varietà culturale e dalla migrazione, occorre chiedersi come si possano in futuro tutelare al meglio le qualità integrative dello Stato federale. L’inclusione del divieto di discriminazione nell’elenco dei limiti materiali posti alle iniziative popolari, avrebbe comportato la nullità di due recenti iniziative popolari molto controverse («Per naturalizzazioni democratiche» e «Contro l’edificazione di minareti»). Nel Rapporto complementare il Consiglio federale, dopo averne valutato vantaggi e svantaggi, si è tuttavia detto contrario a questa soluzione, perché restringerebbe eccessivamente i diritti popolari. Inoltre, alcuni dei criteri evocati all’articolo 8 capoverso 2 Cost. non sono concetti sufficientemente definiti per fungere da limite materiale delle iniziative popolari. Per le stesse ragioni si rinuncia anche in questa sede a proporre tale soluzione. Il Consiglio federale rinuncia altresì a proporre altre varianti esaminate nel Rapporto del 5 marzo 2010, soprattutto perché i criteri proposti sono inadeguati o poco precisi oppure perché restringerebbero troppo il diritto d’iniziativa78.
1.4 Ripercussioni finanziarie
Eccetto un modesto aumento del personale dell’Amministrazione federale in seguito all’introduzione dell’esame preliminare materiale, i presenti progetti non richiedono risorse supplementari. Visti i probabili benefici – migliore compatibilità delle iniziative popolari con il diritto internazionale e con determinati valori fondamentali tutelati sia dal diritto internazionale sia dalla Costituzione federale, migliore informazione dei cittadini e, in definitiva, consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto – e gli esigui mezzi necessari, il rapporto costo-utilità è positivo.
1.5 Diritto comparato, soprattutto con il diritto europeo
Esame preliminare e motivi di nullità
Pochi Paesi dispongono di uno strumento equivalente all’iniziativa popolare per la revisione della Costituzione federale79. Per quanto riguarda l’esame preliminare
77 Rapporto complementare, n. 4.2.3 e soprattutto n. 4.2.3.2.
78 Cfr. Rapporto complementare, n. 4.1.
79 Per una panoramica cfr. Hans-Urs Wili, Volksrechte und Föderalismus im internationalen Vergleich, LeGes spécial (numero speciale sulla legislazione oggi), Berna 1997, pag.
15 segg. L’iniziativa popolare esiste in particolare in alcuni Stati federali degli Stati Uniti, alcuni dei quali prevedono un esame preliminare (California, Massachusetts). La concezione e la prassi di tali strumenti negli Stati federali americani sono tuttavia troppo lontane da quelle svizzere per poterne trarre punti di riferimento.