Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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delle iniziative popolari o i motivi di nullità esistono pertanto soltanto poche possibilità di confronto. I Cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein offrono qualche punto di riferimento.

La Costituzione federale obbliga i Cantoni a prevedere l’iniziativa popolare per la revisione della costituzione cantonale (art. 51 Cost.). Le iniziative popolari cantonali devono essere conformi al diritto superiore, in particolare al diritto federale80. I Cantoni non sono autorizzati a prevedere altri limiti materiali e non possono neppure sottrarre alla revisione determinate parti delle loro costituzioni81. L’esame preliminare dell’iniziativa esiste soltanto in alcuni Cantoni e si limita generalmente a un esame formale82. Il Cantone di San Gallo costituisce un’eccezione, in quanto, prima della raccolta delle firme, il governo cantonale procede a un controllo preliminare che include anche la conformità al diritto superiore83. Se il governo cantonale dichiara nulla un’iniziativa, la decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo cantonale e, se il ricorso viene respinto, dinanzi al Tribunale federale. Negli altri Cantoni la questione della validità materiale dell’iniziativa è decisa dal parlamento cantonale dopo la raccolta delle firme84. Se l’iniziativa è dichiarata nulla è possibile ricorrere fino al Tribunale federale.

Il Principato del Liechtenstein prevede lo strumento dell’iniziativa popolare sia per la revisione costituzionale sia per quella legislativa85. Dal 1992 la legislazione sui diritti politici prevede un esame preliminare materiale delle iniziative parlamentari, eseguito dal Parlamento86. Prima della raccolta delle firme ogni iniziativa popolare è inoltre oggetto di un esame sulla conformità con la Costituzione e i trattati internazionali in vigore. In caso di esito negativo, il Parlamento dichiara nulla l’iniziativa popolare. La decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia.

Dal 1° dicembre 2009, data d’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’Unione europea ha introdotto uno strumento paragonabile all’iniziativa popolare, la cosiddetta iniziativa dei cittadini87. Con l’iniziativa dei cittadini, un milione di cittadini dell’Unione europea provenienti da almeno un quarto degli Stati membri possono invitare la Commissione europea a presentare un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati88. In tale contesto la Commissione procede a un controllo che si può paragonare all’esame preliminare: deve verificare, prima della raccolta delle firme, che la proposta d’iniziativa dei cittadini soddisfi determinate condizioni formali e materiali. In particolare l’iniziativa non può essere manifestamente contraria ai valori dell’UE enunciati nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, tra i

80 Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2000, n. marg. 2011; Vincent Martenet, L'autonomie constitutionelle des cantons, Basilea/Ginevra/Monaco 1999, p. 59 segg.

81 Cfr. Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3a ed., Berna 2004, n. marg. 37 e i rimandi citati; Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurigo 2000, n. marg. 1366 segg.

82 Cfr. p. es. l’art. 62 della legge sui diritti politici del Cantone di Berna.

83 Cfr. gli art. 36 segg. della legge sul referendum e sull’iniziativa del Cantone di San Gallo, ove l’esame preliminare verte anche sulla conformità al diritto (Rechtmässigkeit).

84 Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3a ed., Berna 2004, n. marg. 673.

85 Cfr. art. 64 della Costituzione del Principato del Liechtenstein.

86 Art. 70b della legge del 17 lug. 1973 (Gesetz über die Ausübung der politischen Volksrechte in Landesangelegenheiten, VRG; LR 161).

87 Art. 11 par. 4 del trattato sull’Unione europea e art. 24 par. 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

88 Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 feb. 2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini, GU L 65 dell’11 mar. 2011, pag. 1.