Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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quali figurano il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo89. Se tali condizioni non sono soddisfatte, la Commissione si rifiuta di registrare la proposta d’iniziativa. La decisione può essere impugnata in giudizio90. Dal punto di vista degli effetti giuridici l’iniziativa dei cittadini dell’Unione europea è tuttavia molto meno vincolante dell’iniziativa popolare in Svizzera, poiché, anche se riesce, la Commissione non è tenuta a presentare un atto legislativo. Il suo unico obbligo è di motivare l’eventuale rifiuto di agire.
Essenza dei diritti fondamentali
Il concetto di essenza dei diritti fondamentali è apparso per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale nella Costituzione tedesca del 23 maggio 1949 (Grundgesetz, GG). L’articolo 19 capoverso 2 sancisce infatti che il contenuto essenziale (Wesensgehalt) dei diritti fondamentali è intangibile91. Successivamente, la dottrina e la giurisprudenza svizzere relativa alla Costituzione federale hanno ripreso questo concetto92, introdotto anche in alcune costituzioni cantonali riviste negli ultimi decenni, in particolare nella costituzione del Cantone di Berna93. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea contiene un riferimento all’essenza dei diritti fondamentali, poiché il suo articolo 52 paragrafo 1 sancisce, in riferimento a eventuali limitazioni dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta, che le restrizioni devono rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà94. Riferimenti all’«essenza» o al «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali come limite posto all’ingerenza in tali diritti figurano anche in diverse costituzioni nazionali95.
Alcuni Paesi prevedono limiti materiali alla revisione della propria costituzione96. Si tratta di limiti di diverso tipo, ma l’essenza dei diritti fondamentali non ne fa parte, nemmeno nei Paesi che usano questa nozione in riferimento alle restrizioni dei diritti fondamentali97. In Germania, l’articolo 79 capoverso 3 GG, la cosiddetta «clausola eterna», prevede un certo numero di limitazioni alla revisione della costituzione
89 Art. 4 par. 2 lett. d del Regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini.
90 Cfr. a tale proposito Roland Bieber, Demokratisierung der EU, SZIER 2011, pag. 99-113.
91 Art. 19 cpv. 2 GG: «In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden».
92 Jörg-Paul Müller, Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten, in: Thürer / Aubert / Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, § 39, n. marg. 60.
93 Cfr. art. 28 cpv. 4 Cost. BE e René Wiederkehr, Die Kerngehaltsgarantie am Beispiel kantonaler Grundrechte, Berna 2000, pag. 1.
94 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 83 del 30 mar. 2010.
95 Cfr. art. 18 cpv. 3 della costituzione della Repubblica del Portogallo del 2 apr. 1976; art. 53 cpv. 1 della costituzione del Regno di Spagna del 27 dic. 1978; art. 31 cpv. 3 della costituzione della Repubblica di Polonia del 2 apr. 1997; art. 36 cpv. 1 lett. a della costituzione della Repubblica del Sudafrica del 1996, che contiene, inoltre, un elenco dei diritti ai quali non si può derogare in nessun caso, art. 37 cpv. 5.
96 Per una breve panoramica, cfr. Hans-Urs Wili, Volksrechte in den Staaten der Welt, in: LeGes spécial (numero speciale sulla legislazione oggi), 1997, pag. 11 segg.
97 In Polonia, Spagna e Sudafrica l’essenza dei diritti fondamentali non costituisce un limite posto alla revisione della costituzione. In Portogallo la revisione della costituzione è soggetta a numerose limitazioni che includono i diritti e le libertà dei cittadini in generale, cfr. art. 288 lett. d; una norma simile esiste in Brasile (art. 60 cpv. 4 della costituzione del Brasile del 1988). L'art. 148 cpv. 2 della costituzione della Romania dell’8 dic. 1991 vieta qualsiasi revisione costituzionale che porti alla soppressione dei diritti e delle libertà fondamentali di cittadini.