Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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tedesca98. Questa disposizione non sancisce esplicitamente l’essenza dei diritti fondamentali come limite posto alla revisione della costituzione, ma si riferisce soprattutto alla tutela della dignità umana. La dottrina e la giurisprudenza interpretano in generale l’articolo 79 capoverso 3 come divieto di intaccare i diritti fondamentali nella misura in cui questi proteggano l’essenza della dignità umana (Menschenwürdegehalt). Essendo l’essenza dei diritti fondamentali, nella maggior parte dei casi in cui è stata definita, strettamente connessa alla dignità umana99, in virtù dell’articolo 70 capoverso 3 GG l’essenza di determinati diritti umani costituisce in Germania un limite materiale alla revisione della Costituzione.

1.6 Attuazione

Progetto A: la modifica della LDP obbliga il comitato d’iniziativa a pubblicare sulla lista delle firme un’osservazione standard sulla compatibilità dell’iniziativa popolare con il diritto internazionale. Il Consiglio federale stabilirà in un’ordinanza il tenore esatto dell’osservazione (cfr. sotto n. 2.1, commento all’art. 69 cpv. 5). Altre disposizioni esecutive potranno precisare lo svolgimento dell’esame preliminare, ma per il resto il nuovo diritto è direttamente applicabile. Quanto detto vale per analogia anche per il progetto C: il Consiglio federale fisserà in un’ordinanza il tenore esatto dell’osservazione sulla compatibilità dell’iniziativa popolare con il contenuto essenziale dei diritti fondamentali della Costituzione federale (cfr. sotto n. 2.3, commento all’art. 69 cpv. 5).

Progetto B: le norme costituzionali riguardanti le condizioni di validità delle revisioni della Costituzione federale, ivi comprese le iniziative popolari, sono direttamente applicabili e non sono pertanto necessarie disposizioni esecutive in una legge o in un’ordinanza. Andrà tuttavia adeguato l’articolo 75 capoverso 1 LDP, una disposizione di carattere dichiaratorio che ribadisce i motivi di nullità delle iniziative popolari di cui all’articolo 139 capoverso 3 Cost.

Se il contenuto essenziale dei diritti fondamentali dovesse diventare un nuovo motivo di nullità delle iniziative popolari, l’applicazione spetterebbe alle autorità federali: al Consiglio federale, nell’ambito del messaggio sull’iniziativa popolare, e all’Assemblea federale, nella sua decisione sulla validità. Non si può tuttavia escludere che il potere costituente, o in certi casi il legislatore, precisi o modifichi la nozione di essenza dei diritti fondamentali (cfr. sopra n. 1.3).

Alcuni anni dopo la sua introduzione potrebbe rivelarsi opportuno valutare l’efficacia dell’esame preliminare materiale. In virtù delle sue competenze di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.) e di sorveglianza (art. 187 cpv. 1 lett. a Cost.), il Consiglio federale sarà autorizzato in qualsiasi momento a svolgere tale valutazione.

98 Art. 79 cpv. 3 GG: «Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig».

99 Cfr. Pieroth, Art. 79 GG, in: Hans Jarass/Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 3a ed., Monaco 1995, n. marg. 9, e Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II/2, Allgemeine Lehren der Grundrechte, Monaco 1994, pag. 882.