Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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1.7 Interventi parlamentari
Le modifiche costituzionali e legislative proposte adempiono le mozioni trasmesse dal Parlamento e illustrate al numero 1.1.4.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Modifica della legge federale sui diritti politici (avamprogetto A)
Ingresso
L’ingresso vigente rinvia ancora agli articoli 44, 66, 72–74, 90 e 122 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (aCost.) La nota a piè di pagina spiega che a queste disposizione corrispondono ora gli articoli 39, 136, 149 e 192 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Gli ultimi tre articoli contengono disposizioni materiali che sono precisate nella legislazione sui diritti politici. Queste disposizioni non fondano norme di competenza per la Confederazione e pertanto non vanno indicate nell’ingresso. Soltanto i capoversi 1 e 2 dell’articolo 39 Cost. attribuiscono competenze alla Confederazione.
Articolo 68 capoverso 1 lettere b e f (nuova)
L’articolo 68 definisce i requisiti formali della lista delle firme per un’iniziativa popolare. Nella decisione di cui all’articolo 69 capoverso 1 la Cancelleria federale ribadisce esplicitamente tali condizioni e accerta se la lista corrisponde ai requisiti formali della legge100. Completando la lettera b e prevedendo una nuova lettera f, l’avamprogetto introduce tre nuovi elementi formali che in futuro andranno indicati sulla lista delle firme: il risultato dell’esame preliminare materiale (osservazione standard), il rimando al Foglio federale come organo di pubblicazione della decisione e il rimando al parere completo dell’UFG e della DDIP consultabile sul sito della Cancelleria federale.
Lettera b: secondo la lettera b del diritto vigente, la lista delle firme deve contenere «il titolo e il testo dell’iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale». Secondo l’avamprogetto la lista delle firme deve contenere anche il rimando al Foglio federale come organo di pubblicazione della decisione relativa all’esame preliminare. Al momento di tale decisione, non sono ancora chiari né il numero né la pagina del Foglio federale in cui avverrà la pubblicazione. Per questo motivo il rimando menziona in generale il Foglio federale come organo di pubblicazione, indicando l’indirizzo Internet della pagina iniziale101. La decisione relativa all’esame preliminare preciserà il modo in cui il rimando dovrà essere formulato sulla lista. Stampato su ogni lista delle firme, il rimando alla decisione pubblicata nel Foglio federale permetterà alle persone interessate di consultare in modo rapido e autonomo il risultato dell’esame preliminare formale e del nuovo esame materiale.
Lettera f: la nuova disposizione prevede che il risultato del parere giuridico dell’UFG e della DDIP sulla conformità con il diritto internazionale sia indicato
100 Cfr. a titolo d’esempio FF 2012 5159.
101 Attualmente consultabile all’indirizzo: www.admin.ch/ch/i/ff/index.html