Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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sulla lista delle firme. Il comitato d’iniziativa non può scegliere liberamente il tenore dell’annotazione, bensì deve riprendere la frase indicata nella decisione relativa all’esame preliminare (osservazione standard), che esprime in maniera univoca e chiara il risultato dell’esame (cfr. anche il commento all’art. 69 cpv. 5). L’informazione aiuta gli aventi diritto di voto a decidere se firmare l’iniziativa. Tutte le persone interessate devono inoltre poter consultare rapidamente la motivazione completa del parere giuridico. Tale motivazione sarà pubblicata sul sito della Cancelleria federale il giorno dell’emanazione della decisione (cfr. per l’obbligo di pubblicazione in Internet l’art. 69 cpv. 5). Di conseguenza ogni lista delle firme deve contenere, in modo predefinito, l’indirizzo Internet che contiene la pertinente rubrica sul sito della Cancelleria federale102. Anche la decisione relativa all’esame preliminare contiene un rimando a tale rubrica e quindi anche chi consulta la decisione nel Foglio federale può giungere alla motivazione completa. Ciononostante è giustificato chiedere al comitato d’iniziativa di stampare sulla lista delle firme il rimando al sito della Cancelleria federale, così da permettere una rapida consultazione diretta della motivazione completa.

Fatta eccezione per i requisiti formali di cui all’articolo 68 capoverso 1, la stesura della lista delle firme è molto libera, in particolare per quanto riguarda formato, struttura e motivazione. Tuttavia tutte le indicazioni richieste dalla legge devono essere ben leggibili. Nella scelta delle dimensioni dei caratteri e del tipo di riproduzione della lista delle firme, il comitato d’iniziativa deve pertanto assicurare una leggibilità sufficiente.

La conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo di stampare le indicazioni necessarie sulle liste delle firme è sancita dall’articolo 72 capoverso 2. In virtù di questa norma la Cancelleria federale dichiara nulle le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 68103.

Articolo 69 capoverso 4 (nuovo)

La Cancelleria federale non trasmette, bensì sottopone per esame i testi dell’iniziativa all’UFG e alla DDIP. Questa formulazione chiarisce la funzione della Cancelleria federale come unico interlocutore del comitato d’iniziativa (cfr. sopra

n. 1.2.3). Nonostante la funzione coordinativa e direttiva della Cancelleria federale – che sottopone tutte le iniziative all’esame dell’UFG e della DDIP – e la funzione di sostegno degli uffici coinvolti, la responsabilità per il contenuto del parere giuridico permane all’UFG e alla DDIP.

L’esame preliminare materiale inizia non appena sono pronti in versione consolidata i testi tedesco, francese e italiano dell’iniziativa, validamente firmati dal comitato. L’inizio dell’esame si evince dalla posizione del capoverso 4 in seno all’articolo 69. Con l’obbligo del comitato d’iniziativa di firmare i testi tradotti s’intende escludere che l’esame materiale si fondi su una versione non autorizzata. Secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera e, almeno sette ma non più di 27 aventi diritto di voto formano il comitato d’iniziativa. Per garantire l’economia procedurale, il secondo periodo del capoverso 4 dà al comitato d’iniziativa la possibilità di autorizzare almeno due membri a firmare congiuntamente i testi dell’iniziativa linguisticamente consolidati

102 È appropriata la pubblicazione nell’attuale rubrica «Iniziative popolari»: www.bk.admin.ch > Temi > Diritti politici > Iniziative popolari

103 Cfr. anche Buser (nota 34), pag. 376.