Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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e tradotti. La decisione in merito all’autorizzazione spetta al comitato d’iniziativa e dipende dalla sua struttura organizzativa.
L’esame preliminare materiale verte sulla conformità con le disposizioni cogenti e le pertinenti disposizioni non cogenti del diritto internazionale104.
Art. 69 cpv. 5 (nuovo)
L’esame preliminare materiale compete all’UFG e alla DDIP, che redigono il parere giuridico congiuntamente e di comune intesa. Se le unità competenti dell’UFG e della DDIP non dovessero accordarsi sul contenuto del parere, l’ulteriore procedura è retta dalle regole generali della LOGA. Se necessario, per singole questioni giuridiche le due autorità possono chiedere sostegno all’ufficio competente per la richiesta formulata dall’iniziativa, il quale può ad esempio aiutare a individuare il diritto internazionale pertinente o fornire informazioni sull’attuazione del diritto vigente e sulle esperienze maturate nella prassi.
Il termine parere chiarisce il carattere consultativo e consultivo dell’esame preliminare materiale. La perizia dell’UFG e della DDIP non è vincolante per il comitato d’iniziativa (cfr. sopra n. 1.2.4). Il grado di dettaglio della motivazione dipende da un lato dalla complessità delle questioni giuridiche e dall’altro dall’obbligo di celerità sancito al capoverso 6, che permette anche considerazioni sommarie. Affinché tutti gli interessati possano seguire il ragionamento che ha condotto al risultato dell’esame preliminare materiale, il parere va pubblicato su Internet (cfr. anche il rimando al capoverso 5 contenuto nell’art. 68 cpv. 1 lett. f).
Visto l’oggetto dell’esame, che comprende le disposizioni cogenti e non cogenti del diritto internazionale, per ogni iniziativa popolare sono in linea di massima possibili tre esiti: un’incompatibilità con le disposizioni cogenti del diritto internazionale, un’incompatibilità con le (sole) disposizioni non cogenti del diritto internazionale o la compatibilità con i pertinenti impegni di diritto internazionale della Svizzera. Nell’ordinanza esecutiva, ossia quella del 24 maggio 1978105 sui diritti politici (ODP), il Consiglio federale fisserà, in virtù della sua competenza esecutiva106, il tenore delle tre osservazioni standard, che dovranno esprimere in maniera concisa e chiara l’esito dell’esame. Nel fissare il tenore esatto, il Consiglio federale sceglierà una formula che esprima in maniera adeguata il carattere non vincolante del parere dell’UFG e della DDIP. L’inserimento dell’osservazione standard nella decisione relativa all’esame preliminare e la sua stampa su ogni lista delle firme (art. 68 cpv. 1 lett. f) garantisce l’informazione dei cittadini. Ciò comprende inoltre l’ordine vincolante – pena la sanzione di cui all’articolo 72 capoverso 2 lettera a LDP – che la lista delle firme contenga l’osservazione standard indicante in modo appropriato il risultato del parere.
L’esame preliminare materiale si prefigge di migliorare la compatibilità tra diritto d’iniziativa e diritto internazionale. È pertanto d’importanza fondamentale che, alla luce del parere delle autorità sulla conformità con il diritto internazionale, il comitato d’iniziativa possa adeguare una o più volte il testo dell’iniziativa. Il terzo periodo
104 Cfr. sopra n. 1.1.2 e 1.1.3 per le nozioni di disposizioni cogenti e non cogenti del diritto internazionale e sotto n. 2.3 in merito all’estensione dell’esame al contenuto essenziale dei diritti fondamentali della Costituzione federale secondo il progetto C.
105 RS 161.11
106 Cfr. art. 182 cpv. 2 Cost. e art. 91 cpv. 1 LDP.