Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine

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del capoverso 5 sancisce esplicitamente questa possibilità, chiarendo che gli adeguamenti possono essere apportati durante l’intera procedura d’esame preliminare fino alla comunicazione della decisione (sullo svolgimento della procedura cfr. sopra

n. 1.2.3).

Art. 69 cpv. 6 (nuovo)

L’esame preliminare secondo il diritto vigente è poco formalizzato. La procedura concreta dipende soprattutto dallo scadenzario, nonché dalle esigenze e dal comportamento del comitato d’iniziativa. Anche l’esame preliminare materiale dovrà rispondere a requisiti di semplicità e rapidità. Il capoverso 6 è formulato in modo abbastanza generico al fine di concedere alle autorità un margine di manovra che permetta loro di agire con una certa flessibilità e di rispondere alle esigenze dei cittadini. È possibile abbozzare una procedura modello per l’esame preliminare (cfr. 1.2.3), ma le autorità potranno derogarvi per rispondere meglio agli interessi, probabilmente divergenti, dei singoli comitati d’iniziativa.

Il disciplinamento flessibile della procedura si giustifica anche perché l’oggetto dell’esame preliminare è ben specificato. L’oggetto dell’esame formale è infatti definito dall’articolo 69 capoverso 1 in combinazione con l’articolo 68 e dall’articolo 69 capoversi 2 e 3, quello dell’esame materiale dal testo dell’iniziativa e le pertinenti norme del diritto internazionale (cfr. art. 69 cpv. 4).

L’obbligo di una procedura semplice e rapida si rivolge innanzitutto all’UFG e alla DDIP, in quanto autorità esaminanti. La redazione del parere giuridico sulla compatibilità dell’iniziativa con il diritto internazionale costituisce un compito prioritario, in modo da permettere il rispetto dei tempi previsti dalla procedura modello (cfr. sopra n. 1.2.3). La procedura modello rende tuttavia evidente che non è appropriato fissare un termine legale preciso per la redazione del parere, poiché la durata complessiva dell’esame preliminare dipende dal comportamento del comitato d’iniziativa e non è quindi definibile in modo generale e astratto. L’obbligo di celerità riguarda soltanto le autorità, mentre il comitato d’iniziativa è libero di definire il tempo necessario per discutere il parere delle autorità e intraprendere i prossimi passi.

Anche la Cancelleria federale, cui compete l’esame preliminare formale e che funge da autorità coordinatrice e direttiva dell’intera procedura d’esame, contribuisce alla rapidità della procedura. Garantisce in particolare un’elevata disponibilità nei confronti del comitato d’iniziativa e delle autorità esaminanti, scegliendo il mezzo di comunicazione più adeguato (particolarmente adatti sono i messaggi elettronici). Su richiesta, la Cancelleria federale organizza un colloquio tra il comitato d’iniziativa e le autorità incaricate dell’esame materiale.

L’esame preliminare materiale può svolgersi con la qualità e la rapidità richieste soltanto se la Cancelleria federale, l’UFG e la DDIP aumentano le proprie risorse di personale (per i dettagli cfr. sotto n. 3.1.2).

Art. 69 cpv. 7

Oltre al titolo, al testo dell’iniziativa e ai nomi dei promotori, in futuro nel Foglio federale dovrà essere pubblicata anche l’osservazione sull’esito del parere giuridico dell’UFG e della DDIP.