Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 49 pagine
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Art. 80 cpv. 3 secondo periodo (nuovo)
La decisione della Cancelleria federale sull’esame preliminare, di cui all’articolo 69 capoverso 1, può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale. Infatti, secondo il vigente articolo 80 capoverso 3 i membri del comitato d’iniziativa possono interporre ricorso107. L’esito del parere giuridico dell’UFG e della DDIP, sotto forma di osservazione standard, sarà in futuro inserito in questa decisione (cfr. il commento all’art. 69 cpv. 5). Resterà possibile ricorrere contro la decisione della Cancelleria federale inerente alla validità formale della lista delle firme e al titolo dell’iniziativa (art. 80 cpv. 3 primo periodo), ma il nuovo secondo periodo esclude il ricorso contro l’osservazione standard dell’UFG e della DDIP108. Non è quindi possibile impugnare la decisione inerente all’esame preliminare, facendo valere che il comitato d’iniziativa sia stato obbligato a stampare un’osservazione standard erronea o che la motivazione del parere giuridico sia errata. Il Tribunale federale non entrerà, ad esempio, nel merito di allegazioni che rimproverano alle autorità esaminanti di aver interpretato erroneamente il diritto internazionale applicabile o la norma proposta dall’iniziativa oppure di aver commesso un errore di sussunzione. Tali contestazioni non saranno neppure esaminate dall’autorità di vigilanza in un’eventuale procedura secondo l’articolo 71 PA.
In virtù dell’articolo 68 capoverso 1 lettera f, il comitato d’iniziativa è tenuto unicamente a pubblicare sulla lista delle firme l’osservazione standard di cui all’articolo 69 capoverso 5. Anche se l’articolo 69 capoversi 5 e 7 prevede che l’osservazione vada inserita nella decisione inerente all’esame preliminare e pubblicata nel Foglio federale, essa non esplica alcun effetto vincolante per il comitato d’iniziativa in termini di contenuto (cfr. sopra n. 1.2.4). Vista l’assenza di un effetto vincolante, l’osservazione standard non ha il carattere di una decisione. Dato che una domanda di riesame può essere presentata soltanto contro le decisioni, il comitato d’iniziativa non potrà quindi neppure chiedere alla Cancelleria federale di riesaminare il parere giuridico109. In quanto diritto speciale, l’articolo 80 capoverso 3 prevale anche sull’articolo 25a PA (Decisione circa atti materiali).
2.2 Revisione della Costituzione federale (avamprogetto B)
Art. 139 cpv. 3
L’articolo 139 capoverso 3 disciplina le condizioni di validità delle iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale. Agli attuali requisiti riguardo l’unità della forma e della materia e le disposizioni cogenti del diritto internazionale, si aggiunge quella nuova del rispetto dell’essenza dei diritti fondamentali.
Il concetto di essenza dei diritti fondamentali è stato definito in precedenza (n. 1.2.6). I diritti fondamentali in questione sono quelli costituzionali, ossia quelli
107 Cfr. sotto n. 5.1 sulla portata della tutela giurisdizionale contro la decisione inerente all’esame preliminare conformemente all’art. 30 cpv. 3 LDP.
108 Per la motivazione cfr. sopra n. 1.2.5 e per la costituzionalità della modifica dell’art. 80 cpv. 3 LDP cfr. sotto n. 5.1.2.
109 Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. marg. 1828, 1830.