Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 68 pagine
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stato affidato all’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC), che a sua volta fa capo all’Ufficio federale di giustizia56. L’alta vigilanza è oggi esercitata soprattutto mediante l’emanazione di istruzioni e comunicazioni pratiche57 nonché la verifica della legittimità e l’approvazione delle iscrizioni cantonali (art. 5 cpv. 2 lett. a e b, art. 31 segg. ORC). L’UFRC ha inoltre la facoltà di ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale e delle autorità giudiziarie cantonali (lett. e)58.
È cancellato il riferimento alle autorità cantonali di vigilanza dell’ufficio del registro di commercio (art. 927 cpv. 3 CO). L’importanza di tale autorità è già oggi molto limitata poiché tutte le decisioni dell’ufficio del registro di commercio possono essere impugnate dinanzi a un tribunale cantonale superiore, come unica autorità giudiziaria di ricorso (art. 165 cpv. 2 ORC)59. I Cantoni possono tuttavia prevedere nel diritto cantonale un’autorità di vigilanza specifica per le questioni amministrative, operative e disciplinari.
La realizzazione del registro di commercio nazionale sarà un processo molto complesso e il Consiglio federale dovrà considerare un’eventuale entrata in vigore scaglionata delle nuove disposizioni. Dovrà inoltre emanare nell’ordinanza le necessarie disposizioni esecutive (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 1).
Art. 928a II. Collaborazione tra le autorità
Questa disposizione costituisce la base legale per lo scambio delle informazioni tra le varie autorità: da un lato tra le autorità del registro di commercio stesse (cpv. 1) e dall’altro lato tra queste ultime e altre autorità amministrative e giudiziarie (cpv. 2 e 3). Questo disciplinamento soddisfa l’esigenza secondo cui il registro di commercio deve corrispondere alla situazione effettiva e tutela pertanto gli interessi dell’economia. Una disposizione comparabile è già stata proposta nel progetto di modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 200760.
Lo scopo del capoverso 1 è di consentire alle autorità del registro di commercio di comunicarsi reciprocamente, in maniera semplice e rapida, i fatti rilevanti necessari per le finalità del registro di commercio (cfr. art. 927 cpv. 1).
Il capoverso 2 introduce inoltre l’opzione dell’assistenza amministrativa generale. Questa dovrà essere concretizzata in una legge o in un’ordinanza affinché altre autorità possano trasmettere informazioni al registro di commercio. In molti ambiti è sensato che le autorità amministrative e giudiziarie sostengano le autorità del registro di commercio nella loro attività di aggiornamento e mantenimento della qualità delle informazioni contenute nel registro di commercio. Solo così si potrà garantire che i fatti iscritti siano completi e privi di errori e soddisfare le aspettative degli utenti di disporre di un registro di commercio moderno. La collaborazione, ad esempio, con l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) potrebbe configurarsi
56 Art. 8 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 172.213.1).
57 Cfr. http://www.e-service.admin.ch/wiki/display/ehrabasis/Contenuto.
58 Cfr. p. es. DTF 137 III 217 segg.
59 BSK OR II-ECKERT, art. 927 N 13 segg.
60 Cfr. art. 941 D-CO nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1459.